Il Ministero risponde a un interpello della CISL: la Nuova assicurazione per l'impiego va riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari e a coloro che hanno accettato la nuova “offerta economica di conciliazione” del datore di lavoro

A poco più di un mese dall’entrata in vigore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato chiamato a rispondere a un interpello della CISL su alcuni dei contenuti del D.lgs. n. 22/2015, relativo al "riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

La questione

La richiesta di chiarimenti avanzata al Ministero riguardava la possibilità di riconoscere la cosiddetta NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari o che accettino l’offerta economica proposta dal datore di lavoro nell’ambito della “conciliazione agevolata” di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 23/2015 (“offerta di conciliazione”).

Le indicazioni del Ministero: licenziamento disciplinare e NASpI

La risposta è arrivata pochi giorni fa con l’Interpello n. 13/2015, mediante il quale il Ministero, facendo riferimento a quanto previsto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 22/2015, che individua i destinatari della nuova indennità di disoccupazione e, richiamando al tempo stesso gli analoghi chiarimenti forniti in materia di ASpI, ha posto in evidenzia come anche nel nuovo scenario normativo il licenziamento disciplinare sia da considerarsi come fattispecie di disoccupazione involontaria.

L’adozione del provvedimento disciplinare, si spiega nell’Interpello, è infatti sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale.

Pertanto, conclude il Ministero, dovendosi appunto considerare come disoccupazione involontaria, in caso di licenziamento disciplinare dovrà essere riconosciuto il diritto al riconoscimento della NASpI (sempre che, chiaramente, ricorrano tutte le altre condizioni stabilite dalla normativa).

Offerta di conciliazione e NASpI

Stesse conclusioni per quanto riguarda la “nuova offerta di conciliazione”.

Si fa riferimento in particolare alla possibilità che in caso di licenziamento il datore di lavoro offra al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale, e in una delle sedi di cui all’articolo 2113 c.c., un importo che non costituisce reddito imponibile, non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione determina da una parte l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e dall’altra, anche nel caso in cui il lavoratore l’abbia già proposta, la rinuncia all’impugnazione del licenziamento stesso.

Ebbene, anche tale fattispecie deve essere considerata come ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente a licenziamento, con la conseguenza che, oltre ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, potranno essere ammessi alla fruizione dell’indennità NASpI anche coloro che abbiano sottoscritto, con le modalità e alle condizioni ivi indicate, la conciliazione di cui all’articolo 6, D.Lgs. n. 23/2015.

Nel ragionamento sviluppato dal Ministero le due fattispecie vengono dunque equiparate, in quanto la sottoscrizione della proposta di conciliazione non comporta un mutamento del titolo della risoluzione del rapporto, che è infatti riconducibile, anche in questo caso, a un licenziamento.

L’accettazione di tale accordo determina soltanto la rinuncia all’impugnazione del recesso da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la situazione del lavoratore potrà essere qualificata come ipotesi di disoccupazione involontaria, consentendo, dunque, qualora vi siano anche gli altri presupposti stabiliti dal Decreto in materia, la fruizione dell’indennità NASpI.

Sabrina Chiarelli, Legal Solutions Department Randstad Group Italia