Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che ha come obiettivo principale la formazione e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Il datore di lavoro è obbligato non solo a retribuire l’apprendista per il lavoro svolto, ma anche a garantirgli la formazione necessaria per svolgere efficacemente le mansioni previste dal suo ruolo.
L'intento finale è integrare stabilmente la risorsa nell'azienda, trasformando l’apprendistato in un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione previsto.
Scopriamo cos’è il contratto di apprendistato, come funziona e qual è la retribuzione.
indice dei contenuti:
cos’è e come funziona il contratto di apprendistato.
L’apprendistato è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 - emanato in attuazione del Jobs Act (Legge n. 183 del 10 dicembre 2014) - che ha abrogato il precedente Testo Unico dell'Apprendistato (Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011).
Dall’art. 1 del suddetto Decreto, il contratto di apprendistato viene definito “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani”.
La caratteristica distintiva di questa tipologia di contratto - che deve essere redatto in forma scritta - è che il datore di lavoro non è solo responsabile del pagamento della retribuzione, ma è anche obbligato a fornire una formazione che permetta all’apprendista di acquisire competenze professionali o di riqualificarsi in un determinato settore.
È definito “a causa mista” perché l’apprendista, in cambio della sua prestazione lavorativa, riceve una remunerazione che combina un salario in denaro con un percorso formativo specifico, progettato per migliorare le sue competenze e per prepararlo al meglio per il ruolo che andrà a ricoprire.
La legge prevede 3 tipologie di contratto di apprendistato:
- per la qualifica professionale e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. I destinatari sono giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni che devono completare il proprio percorso di studi. Il contratto è applicabile in qualsiasi settore economico;
- professionalizzante. Questo consente ai giovani dai 18 ai 29 anni di acquisire una qualifica dopo un periodo di formazione sul lavoro. Anche in questo caso, il contratto è valido per qualsiasi settore. Per i giovani già in possesso di una qualifica professionale può iniziare anche ai 17 anni di età;
- di alta formazione e ricerca. È finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario o di alta formazione, compreso il dottorato di ricerca. Anche in questo caso, i destinatari sono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 non compiuti).
A partire dal 1° gennaio 2022, è consentito assumere lavoratori che percepiscono indennità di mobilità, un trattamento di disoccupazione o che sono beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale con un contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, allo scopo di favorire la loro qualificazione o riqualificazione professionale.
Per quanto riguarda l'apprendistato per la qualifica professionale e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, la regolamentazione è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. In assenza di una normativa regionale specifica, l’attivazione di questo tipo di contratto è sotto la competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In merito all’apprendistato professionalizzante, la formazione è responsabilità del datore di lavoro, ma è supportata, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, da un’offerta formativa pubblica della durata massima di 120 ore. La regolamentazione di questa formazione è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il datore di lavoro che, invece, desidera stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa presso cui è iscritto lo studente o con l’ente di ricerca. Questo protocollo definisce la durata del percorso di apprendistato e le modalità di svolgimento dello stesso, compresi i dettagli della formazione che sarà fornita direttamente dal datore di lavoro.
La legge stabilisce che il datore di lavoro può assumere apprendisti in un rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati o qualificati già in servizio. Se l'azienda ha meno di 10 dipendenti, il numero di apprendisti non può superare il 100% del totale dei lavoratori. Se il datore di lavoro non ha dipendenti qualificati o specializzati oppure ne ha meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti.
Gli apprendisti godono degli stessi diritti dei lavoratori dipendenti, tra cui:
- assicurazione INAIL,
- NASpI e altri ammortizzatori sociali;
- permessi ROL;
- copertura previdenziale;
- copertura assistenziale per malattia e maternità;
- congedo matrimoniale;
- TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
le principali novità introdotte dal Jobs Act.
Il Jobs Act ha rinnovato la disciplina relativa al contratto di apprendistato , rivalutando questa tipologia di contratto in un’ottica di lavoro flessibile. In particolare, sono stati introdotti obblighi ma anche vantaggi per i datori di lavoro, soprattutto dal punto di vista contributivo.
Queste sono le principali novità introdotte dal Jobs Act:
- l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa;
- obbligo per il datore di fornire all’apprendista con contratto professionalizzante sia la formazione professionalizzante che quella pubblica (è la Regione, in questo caso, a dover inviare il piano formativo con un calendario preciso delle attività entro 45 giorni dalla stipula del contratto);
- per i contratti di apprendistato che hanno come fine il raggiungimento della qualifica e il diploma professionalizzante, la relativa retribuzione deve essere stabilita sulla base del CCNL. Per le ore di lavoro all’apprendista spetta una retribuzione calcolata anno per anno sulla base dell’inquadramento contrattuale individuato;
- nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano è possibile stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali;
- introduzione sperimentale del contratto di apprendistato per studenti di scuola superiore che favorisca l’alternanza scuola-lavoro.
quanto dura il contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di 6 mesi, mentre la durata massima varia a seconda del tipo di contratto.
La durata dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore dipende dalla qualifica o dal diploma che il lavoratore deve conseguire e non può essere in ogni caso superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale).
Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, la durata è stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ma in generale non può superare i 3 anni (5 anni per i mestieri artigiani).
La durata dell'apprendistato di alta formazione ricerca, invece, è rimessa alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, alle associazioni territoriali datoriali, alle università e agli istituti professionali. In genere, non è mai inferiore alla durata del corso di studi.
In caso di malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro che durino più di 30 giorni, il contratto di apprendistato può essere prorogato.
qual è la retribuzione.
Determinare l’entità della retribuzione per gli apprendisti non è possibile perché varia in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e alla tipologia di contratto.
Si segnala, però, che gli apprendisti possono ricevere una retribuzione inferiore rispetto ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni. Questo perché possono essere inquadrati fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria prevista per il ruolo, secondo il CCNL di riferimento.
In alternativa, è possibile calcolare la retribuzione in misura percentuale, incrementandola gradualmente in base all’anzianità di servizio. La retribuzione degli apprendisti non può in ogni caso essere basata su un sistema a cottimo o a incentivo. Oltre a ciò, stipulando un contratto di apprendistato, è possibile beneficiare di un regime contributivo agevolato, che riduce i costi per l'azienda.
dimissioni nel contratto di apprendistato e recesso.
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista ha la facoltà di dimettersi senza fornire alcuna motivazione, ma rispettando i termini di preavviso stabiliti dal CCNL di riferimento, che variano in base all'anzianità di servizio e al livello di inquadramento.
Le dimissioni devono essere formalizzate compilando il modello telematico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che viene inviato automaticamente via PEC al datore di lavoro e alle sedi territoriali competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Se l'apprendista si dimette durante il periodo di prova, non è tenuto a rispettare alcun preavviso né a fornire una motivazione. In questo caso, è sufficiente inviare una comunicazione scritta al datore di lavoro esprimendo la volontà di interrompere il rapporto di lavoro.
Al termine del periodo di apprendistato, sia il datore di lavoro che l'apprendista possono recedere dal contratto, come previsto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita il diritto di recesso, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
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