Lo stage, chiamato anche tirocinio, è un periodo di orientamento e di formazione che si svolge all’interno di un contesto lavorativo con l’obiettivo di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Può portare molti vantaggi sia al tirocinante che all'azienda che lo ospita. 

Il primo può approfittare di questa esperienza per muovere i primi passi nel mondo del lavoro e acquisire nuove competenze chiave per quella che sarà la sua carriera futura. L'azienda, da parte sua, ha la possibilità di formare ex novo dei talenti che hanno appena completato il loro percorso di studi, o sono in procinto di farlo, e che, alla fine dello stage, potrebbero essere assunti.

Ma quanti stagisti può ospitare un’azienda? 

Scopriamo cosa dice la legge sugli stage in Italia, con un focus particolare sul numero di tirocinanti che le aziende possono ospitare, sull’evoluzione della normativa in materia, sulle tipologie di stage esistenti e sui requisiti che le organizzazioni devono possedere per attivare questi percorsi di orientamento e formazione.

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due ragazzi che salgono le scale in un luogo pubblico - numero tirocinanti per azienda
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numero di tirocinanti in azienda.

Il numero massimo di stagisti che un'azienda può ospitare è stabilito dalla legge per garantire che ogni tirocinante riceva una formazione adeguata e che lo stage non venga utilizzato per sostituire dipendenti o compensare la carenza di personale.

Ogni stagista deve essere affiancato da un tutor aziendale che lo guidi nel suo percorso di apprendimento e che, nel trasmettergli competenze e conoscenze, assume il ruolo di formatore.

Affinché l’azienda ospitante possa garantire una formazione di qualità, è cruciale che la proporzione tra il numero dei dipendenti e il numero di tirocinanti in carico a ognuno di essi sia equilibrato e rispetti le disposizioni di legge.

I limiti numerici sono stati introdotti per prevenire l’abuso del tirocinio come sostituto dei contratti di lavoro subordinato, preservare il carattere formativo ed educativo dello stage e promuovere l’apprendimento e la crescita professionale dei giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro.

Tornando al tema centrale dell’articolo: quanti stagisti può ospitare un’azienda?

Non esiste una soglia limite uguale per tutte le organizzazioni. Il numero di tirocinanti che possono essere ospitati, infatti, è direttamente proporzionale al numero di dipendenti dell'azienda presso ogni sede e varia in base alla disciplina regionale di riferimento. 

Partendo dal presupposto che per attivare uno stage è necessaria la presenza di un tutor: 

  • un'azienda con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 5 può ospitare 1 solo stagista;
  • nelle realtà con un minimo di 6 e un massimo di 19 dipendenti, invece, è possibile ospitare un massimo di 2 stagisti;
  • dai 20 dipendenti in poi, infine, la quota massima di stagisti è pari al 10% del numero complessivo dei dipendenti.

numero di tirocinanti in azienda in base al numero di dipendenti.

NUMERO DI DIPENDENTI NUMERO DI STAGISTI
da 0 a 5
1
da 6 a 19
2
20 o più
10% del numero totale dei dipendenti

È importante sottolineare che i limiti di contingentamento devono essere applicati alla singola unità operativa di svolgimento dello stage. Pertanto, un soggetto ospitante può ospitare 1 tirocinante, qualora avesse massimo 5 dipendenti in forza presso la singola unità operativa. 

Come già detto, però, questi limiti variano in base alla normativa regionale. Occorre tenere presente che le proporzioni indicate sono generali e possono essere influenzate da variabili specifiche per ogni Regione, come il computo effettivo dei dipendenti o i rapporti numerici percentuali.

In alcune regioni, ad esempio, il computo viene effettuato sul totale dei dipendenti dell’azienda, indipendentemente dalla sede in cui operano. Inoltre, alcune normative regionali permettono deroghe ai limiti suddetti se l'azienda ha assunto un numero sufficiente di tirocinanti con contratto di lavoro alla fine dello stage.

normativa sugli stage in Italia.

Gli stage in Italia sono regolamentati dall’art. 18 della Legge n. 196 del 1997, che ha riformato le precedenti disposizioni in materia, introducendo un quadro più strutturato per i tirocini formativi. 

Nel 2001, la Riforma del Titolo V della Costituzione ha trasferito alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di formazione, rendendo prevalenti le normative regionali sui tirocini rispetto a quelle statali.

Nel 2011, l’art. 11 del D.L. n. 138 ha imposto limiti all’utilizzo dei tirocini. Limitazioni dichiarate poi illegittime dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 287 dell'11 dicembre 2012. 

Successivamente, la Legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero) ha delegato la definizione delle linee guida in materia di tirocini a un Accordo tra Governo e Regioni, che è stato raggiunto il 24 gennaio 2013, stabilendo standard minimi a livello nazionale per prevenire gli abusi dello strumento.

Le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento emanate nel 2013 sono state aggiornate il 25 maggio 2017, in occasione della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

La normativa più recente sugli stage in Italia è la Legge di Bilancio 2022, che all’art. 1, commi 720-726, ha introdotto nuove misure per contrastare gli abusi nell’ambito dei tirocini curriculari e, in particolare, extra-curriculari.

Questa legge prevede l’adozione di nuove linee guida da parte di Governo, Regioni e Province Autonome, secondo criteri che limitano l’applicazione dei tirocini ai soggetti con difficoltà di inclusione sociale, garantendo una congrua indennità di partecipazione e stabilendo limiti numerici in relazione alle dimensioni dell'impresa. Inoltre, prevede la definizione di livelli essenziali di formazione, con un bilancio delle competenze all'inizio e una certificazione delle competenze alla fine del tirocinio.

tipologie di tirocinio.

Lo stage in azienda può essere svolto sia durante il percorso di studi per acquisire i crediti formativi necessari al conseguimento del titolo di studio, sia successivamente al completamento della formazione (dopo il diploma o la laurea), per l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

La normativa sui tirocini in Italia prevede due tipologie di stage:

  • curriculare, che consiste in un periodo di apprendimento in azienda. Si rivolge agli studenti iscritti a una scuola secondaria di secondo grado o a un ateneo universitario. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dai Regolamenti di istituto o di ateneo ed è promosso da scuole, università o enti di formazione accreditati;
  • extra-curriculare, che non richiede come prerequisito necessario l'iscrizione a un corso di studi. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle Regioni e dalle Province Autonome. Gli standard da rispettare sono contenuti nelle Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Mentre lo stage curriculare garantisce il conseguimento di crediti formativi per portare a termine il percorso didattico e non prevede una retribuzione obbligatoria, quello extra-curriculare prevede una retribuzione minima obbligatoria, che varia in base alla legislazione regionale.

Molte Regioni, infatti, hanno stabilito un importo minimo di rimborso spese (indennità di partecipazione) da erogare mensilmente a ogni tirocinante, tendenzialmente compreso tra i 300 e gli 800 euro.

requisiti aziendali.

Oltre ai limiti di contingentamento, vi sono altri requisiti che l'azienda deve rispettare per poter attivare il tirocinio. A titolo esemplificativo, deve essere in regola con la L. 68/99, ovvero con l’assunzione delle categorie protette, con la normativa in materia di salute e con quella in materia di sicurezza sul posto di lavoro è fondamentale.

Un elemento cruciale è la redazione accurata del progetto formativo. Questo documento deve delineare le attività che il tirocinante dovrà svolgere durante lo stage, gli obiettivi che dovrà raggiungere e le competenze che dovrà acquisire entro il termine della formazione. 

Inoltre, il progetto formativo deve specificare quali saranno le modalità di svolgimento del tirocinio e chiarire i diritti e i doveri di tutte le parti coinvolte: tirocinante, tutor aziendale ed ente promotore.

Per i tirocini curriculari l’ente promotore è solitamente un’istituzione scolastica, un’università o un ente di formazione accreditato dalla Regione. Per gli stage extra-curriculari, invece, l’ente promotore è accreditato presso il Ministero del Lavoro e può essere, ad esempio, un’Agenzia per il lavoro.

È importante ricordare che l’azienda ospitante, proprio in virtù della natura formativa dello stage, deve nominare un tutor che guidi il tirocinante nel suo percorso di apprendimento, ricoprendo il ruolo di educatore e formatore.

Per quanto riguarda la durata dello stage, le normative regionali prevedono sempre una durata minima di 2 mesi per i tirocini curriculari. La durata massima varia tra i 6 e i 12 mesi per quelli extra-curriculari, a seconda delle normative regionali. 

Anche il numero massimo di proroghe entro il quale è possibile rinnovare lo stage dipende dalle normative regionali. In linea generale, vi è la possibilità di prorogare il tirocinio almeno una volta, sempre entro i limiti di durata massima del progetto formativo.

Vi è anche la possibilità di sospendere o interrompere lo stage. La sospensione può avvenire per motivi organizzativi aziendali o per ragioni personali del tirocinante, come maternità, malattie gravi o infortuni. L’interruzione, invece, implica la cessazione anticipata e definitiva dello stage e può essere richiesta da qualsiasi delle parti coinvolte: stagista, azienda ospitante o ente promotore.

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