L’inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro è un processo di rilevanza sociale e uno degli aspetti più delicati sul fronte delle assunzioni da parte delle aziende, pubbliche e private. I lavoratori appartenenti alle categorie protette sono tutelati dalla legge. Ma non è solo questo aspetto che dovrebbe spingere le aziende a integrarle nel proprio organico, quanto la ricchezza che le diversità sono in grado di apportare, rendendo l’ambiente di lavoro più aperto, vivace e inclusivo, con benefici concreti per tutti.

Vediamo cosa prevede oggi la legge e quali sono gli obblighi che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare nel processo di assunzione di categorie protette.

categorie protette nel lavoro: le normative.

Il nostro ordinamento giuridico promuove l’integrazione lavorativa delle persone appartenenti alle categorie protette da realizzarsi attraverso il Collocamento Mirato.

La legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” chiarisce il concetto di Collocamento Mirato definendolo come quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto.

Il Decreto Legislativo n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, ha in seguito introdotto alcuni cambiamenti in materia, volti a potenziare l’inserimento lavorativo delle categorie protette - anche quello delle persone con disabilità più gravi - alleggerendo gli adempimenti burocratici a carico delle aziende e potenziando gli incentivi alle assunzioni.

Una delle principali novità introdotte in termini di ottemperanza all’obbligo è stata la possibilità di computare anche i lavoratori con disabilità assunti con un contratto di somministrazione della durata di almeno 12 mesi.

Un altro riferimento, a livello più puramente di principio, è la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europa, che all’art. 21 afferma: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”.

scopri cosa dice la legge 68/99 su lavoro e categorie protette.

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quali sono le categorie protette tutelate dalla legge 68/99?

La legge 68/99 tutela due macro categorie.

Persone con disabilità (articolo 1):

  • persone con  invalidità civile superiore al 45%
  • persone con invalidità del lavoro superiore al 33%
  • persone non vedenti e non udenti
  • persone con invalidità di guerra, invalidità civile di guerra e invalidità per ragioni di servizio.

Altre categorie protette (articolo 18):

  • orfani e coniugi superstiti di deceduti o di grandi invalidi per causa di lavoro, guerra, servizio, terrorismo, criminalità organizzata, dovere, crimini domestici; 
  • profughi italiani rimpatriati, 
  • testimoni di giustizia, 
  • care leavers

quote di riserva categorie protette.

Le aziende pubbliche e private devono osservare precisi obblighi quantitativi rispetto al numero di persone con disabilità da assumere, numero che è stabilito in base alle dimensioni aziendali. 

Le quote di riserva sono pari a:

  • 1 lavoratore con disabilità per aziende con più di 15 dipendenti
  • 2 lavoratori con disabilità per aziende con più di 35 dipendenti 
  • 7% dei lavoratori con disabilità per aziende con più di 50 dipendenti.

Il Decreto Legislativo del 2015 ha introdotto un importante cambiamento anche nella determinazione della stessa quota di riserva: è infatti possibile computare ai fini dell’assolvimento all’obbligo anche i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto lavorativo (anche se la loro assunzione non è avvenuta ai sensi della L.68/99), purché la riduzione della loro capacità lavorativa sia uguale o superiore al 60% in caso di disabilità fisica o superiore al 45% in caso di disabilità intellettiva o psichica. 

modalità di assunzione delle categorie protette.

Tutte le aziende hanno l’obbligo di comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro, entro il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto informativo disabili. Si tratta di una dichiarazione in cui i datori di lavoro indicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili. Dal momento in cui l’obbligo di assunzione entra in vigore per un’azienda, entro 60 giorni questa deve inviare richiesta di assunzione agli uffici competenti. 

Le aziende possono avviare un rapporto di lavoro con persone appartenenti alle categorie protette attivando una delle seguenti modalità::

  • Tirocinio extracurriculare
  • Tirocinio di inclusione sociale
  • Contratto di apprendistato
  • Contratto a tempo determinato della durata minima di 6 mesi
  • Contratto a tempo indeterminato
  • Contratto in somministrazione con durata minima di 12 mesi
  • Contratto di staff leasing
  • Tramite l’attivazione di convenzioni con cooperative sociali di tipo B.

assunzione categorie protette: sanzioni e incentivi.

Il mancato adeguamento agli obblighi di assunzione di categorie protette per cause imputabili al datore di lavoro entro i termini previsti dalla Legge (60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo) comporta una sanzione amministrativa di € 196,05 per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo trascorso.

Gli introiti delle sanzioni vanno versati al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. La misura delle sanzioni viene adeguata periodicamente con decreto del Ministro del lavoro.

L’attività ispettiva, così come l’irrogazione delle sanzioni, è esercitata dalla Direzione Territoriale del lavoro, anche su segnalazioni del servizio competente preposto al collocamento mirato che deve pertanto trasmettere alla DTL territorialmente competente gli atti di accertamento delle violazioni.

L’accesso agli incentivi per l’assunzione di categorie protette è semplificato: questi vengono subito corrisposti al datore che ne faccia richiesta direttamente dall’INPS mediante conguaglio sulle contribuzioni mensili. L’incentivo economico viene riconosciuto proporzionalmente dal 35 al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini INPS e ha una durata temporale diversa in base alla tipologia di disabilità del lavoratore, alla sua percentuale di invalidità e alla tipologia di contratto attivato. 

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