La Corte di Cassazione, attraverso l’Ordinanza n. 11170 del 9 maggio 2018, è intervenuta in tema di obblighi di formazione e informazione dei lavoratori in somministrazione, con riferimento ad una sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto Agenzia somministratrice e Azienda utilizzatrice solidalmente responsabili in relazione a un infortunio sul lavoro avvenuto nel 2007.
Nello specifico, la Corte d’Appello aveva accertato: da un lato, la responsabilità colposa dell'utilizzatore, per non essersi accertato e non aver informato il lavoratore, in merito alla compatibilità delle mansioni assegnate al lavoratore con le altre operazioni svolte nel luogo di lavoro; dall’altro, la responsabilità solidale dell’Agenzia in relazione all'obbligo di formazione ed informazione del lavoratore sui rischi inerenti all'attività di lavoro e all'ambiente in cui questo era destinato ad operare. Pertanto, la responsabilità conseguente all’inadempimento era stata fatta ricadere dalla Corte d’Appello sia sull’utilizzatore che sul somministratore.
obbligo formazione e informazione lavoratori in somministrazione: l’analisi della Corte.
La Corte di Cassazione, intervenendo sulla questione, ha effettuato un’analisi puntuale delle norme che regolano il riparto di responsabilità tra somministratore e utilizzatore in caso di infortunio del lavoratore.
In particolare, la normativa di riferimento (art. 23 del d.lgs. n. 276/2003, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, attualmente sostituito dall’art. 35 del d.lgs. n. 81/2015) attribuisce al somministratore gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza del lavoratore e gli obblighi formativi sui macchinari in uso e all’utilizzatore il compito di provvedere per i lavoratori somministrati a tutti gli obblighi di sicurezza cui è tenuto per i propri dipendenti.
Il tema è disciplinato anche dall'art 3, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, dispositivo delle misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il quale ha chiarito ulteriormente che "nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore".
le responsabilità di aziende somministratrici e aziende utilizzatrici.
Dall’assetto normativo vigente, delineato dalla Corte di Cassazione, emerge dunque un riparto diresponsabilità che fa confluire sull'utilizzatore ogni responsabilità finale sugli specifici obblighi di prevenzione e protezione, relativi all’attività di lavoro prestata in suo favore, e sul somministratore una responsabilità derivata dall'obbligo di informare e formare il lavoratore.
Tuttavia, come evidenziato dalla stessa Corte, tale ultimo obbligo, può essere trasferito dal somministratore all’utilizzatore, qualora ne sia data indicazione nel contratto con il lavoratore (in base a quanto previsto dall’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 276/2003, e dal successivo art. 35 d.lgs. n. 81/2015).
La Corte ha ricondotto la possibilità di delegare all'utilizzatore gli obblighi di formazione e informazione ad una logica di effettività delle tutele, in quanto sposta sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro e diretto conoscitore delle problematiche legate alla specifica sicurezza di quel luogo di lavoro, gli obblighi di puntuale e diretta formazione sui macchinari in uso e informazione sui rischi per la sicurezza del lavoratore.
la decisione della Cassazione in tema di obblighi di formazione e informazione del lavoratore in somministrazione.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, concluso che l’accordo di trasferimento in capo all’utilizzatore degli obblighi di formazione e informazione sui rischi della lavorazione, se indicato nel contratto individuale di lavoro, diviene opponibile anche al lavoratore, determinando l'ampliamento dell’obbligazione assunta dall'utilizzatore e l’esclusione della responsabilità del somministratore.