La malattia è uno stato patologico che impedisce temporaneamente al lavoratore di svolgere la propria attività lavorativa. Durante questo periodo, può astenersi dalle proprie mansioni, conservando il posto di lavoro e percependo un’indennità economica.
Diritti dei lavoratori - questi - che comportano l’adempimento di specifici obblighi nei confronti dell’azienda, tra cui quello di avvisare tempestivamente il datore di lavoro, certificare lo stato di malattia ed essere reperibili in determinate fasce orarie.
Ma cosa succede se il lavoratore si ammala durante un soggiorno all’estero? L’INPS ha pubblicato un documento esplicativo per chiarire quali sono le linee guida da seguire in questi casi.
Scopriamo quali sono le indicazioni fornite dall’Istituto riguardo la gestione della malattia per i lavoratori all'estero.
indice dei contenuti:
- cosa fare in caso di malattia all'estero.
- assenza dal lavoro per malattia in Paese estero appartenente all’Unione Europea.
- assenza dal lavoro per malattia in Paese extra Unione Europea con accordi o convenzioni bilaterali.
- assenza dal lavoro per malattia in Paese extra Unione Europea senza accordi o convenzioni bilaterali.
- recarsi all’estero durante una malattia.
cosa fare in caso di malattia all'estero.
Il lavoratore che ha diritto alla tutela previdenziale da parte dell’INPS, in caso di malattia insorta durante un soggiorno temporaneo all’estero, conserva il diritto all’indennità economica prevista dalla legge, come se si trovassero in Italia.
Per mantenere il diritto alla tutela previdenziale, però, il lavoratore deve inviare all’INPS il certificato medico attestante la propria condizione di salute. Questa deve essere conforme alla legislazione del Paese in cui ci si trova e deve contenente tutti i dati richiesti dalla normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico).
Anche all’estero, il lavoratore deve garantire la propria reperibilità per la visita fiscale. Gli orari in cui deve farsi trovare presso l’indirizzo di domicilio indicato nella certificazione per consentire gli accertamenti circa l’effettivo stato di incapacità lavorativa valgono sia per il settore pubblico che privato:
- dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
Oltre a queste norme di base, l’Istituto ha chiarito che esistono tre tipologie differenti di eventi che possono verificarsi all’estero. Le procedure da rispettare possono variare leggermente a seconda che la malattia insorga in un Paese appartenente all’Unione Europea, in un Paese extra-UE con il quale l’Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali o in un Paese extra-UE con il quale l’italia non ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali.
assenza dal lavoro per malattia in Paese estero appartenente all’Unione Europea.
Se la malattia insorge in un Paese estero appartenente all’Unione Europea, valgono il Regolamento comunitario n. 883 del 2004 e il Regolamento di applicazione n. 987 del 2009, che prevedono l’applicazione in tutti gli Stati membri della legislazione del Paese dove risiede l’istituzione competente in materia di tutela previdenziale (in questo caso, l’INPS).
La procedura da seguire è la seguente: il primo giorno di malattia ci si dovrà recare da un medico del Paese UE per richiedere la certificazione di malattia. Entro due giorni, si dovrà inviare il certificato alla sede INPS competente, in base al proprio luogo di residenza. Durante lo stesso intervallo di tempo, si ha l’obbligo di inviare al proprio datore di lavoro l’attestato di malattia senza i dati relativi alla diagnosi.
In entrambi i casi, se la scadenza del termine cade in un giorno festivo, questo viene prorogato al primo giorno non festivo successivo. Per rispettare i tempi di invio previsti dalla legge, è possibile anticipare la trasmissione del certificato via fax, PEC o e-mail. È comunque necessario presentare il certificato medico originale successivamente.
Se il medico del Paese UE in cui il lavoratore soggiorna temporaneamente non è abilitato a rilasciare il certificato di incapacità lavorativa, bisogna rivolgersi all’istituzione locale competente, che effettuerà la verifica medica (o la farà effettuare da medici abilitati dalla stessa), compilerà il certificato e provvederà alla trasmissione dello stesso all'INPS nel rispetto degli accordi comunitari.
Secondo i regolamenti comunitari, non è richiesto che il certificato medico emesso all'estero venga tradotto in lingua italiana. L'onere della traduzione spetta all'INPS, che si occuperà eventualmente di questa procedura.
assenza dal lavoro per malattia in Paese extra Unione Europea con accordi o convenzioni bilaterali.
Occorre farsi rilasciare la certificazione di malattia che attesti l’effettivo stato di incapacità lavorativa anche nel caso in cui il lavoratore si ammali in un Paese extra-UE con il quale l’Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (tra cui Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Jersey e Isole del Canale ,Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Tunisia, Uruguay, Venezuela).
Per quanto riguarda i dati da includere nel certificato di malattia e le modalità di trasmissione dello stesso, valgono le stesse linee guida fornite dall’INPS per la gestione della malattia in Paese estero appartenente all’Unione Europea.
Nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato accordi o convenzioni bilaterali con l’Italia, la legalizzazione del certificato di malattia, ovvero l'attestazione che il documento è valido ai fini certificativi, non è necessaria. Questo è possibile solo se negli accordi stessi è specificato che la certificazione rilasciata dall’istituzione locale competente è esente dalla legalizzazione.
assenza dal lavoro per malattia in Paese extra Unione Europea senza accordi o convenzioni bilaterali.
Se la malattia insorge in un Paese extra UE con il quale l’Italia non ha in essere accordi o convenzioni di sicurezza sociale, l’indennità da parte dell’INPS potrà essere corrisposta solo dopo la presentazione all’Istituto della certificazione di malattia originale.
Tutta la documentazione dovrà inoltre essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Quando si parla di "legalizzazione", si fa riferimento all'attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato emesso.
L’INPS precisa che l’attestazione dell’autenticità della firma del traduttore o della conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non conferisce valore giuridico al certificato medico in Italia.
Inoltre, aggiunge che i documenti emessi da Paesi che aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sono esenti da legalizzazione, purché gli atti stessi rechino "l'Apostille", una forma semplificata di legalizzazione che attesta la veridicità della firma, la qualifica del firmatario e l'autenticità del sigillo o del timbro.
recarsi all’estero durante una malattia.
Nel caso in cui il lavoratore voglia recarsi all’estero durante il periodo di malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, deve informare l’INPS. L’Istituto si occuperà della valutazione medico-legale, che può includere una visita ambulatoriale, per assicurarsi che lo spostamento non comporti rischi di aggravamento della condizione di salute.
Se il trasferimento è verso un Paese extra-UE, l’INPS deve inoltre verificare la possibilità di ottenere migliori cure o assistenza nel Paese di destinazione e rilasciare al lavoratore l’autorizzazione necessaria.
Anche in questo caso, il lavoratore deve garantire la propria reperibilità per la visita fiscale. È obbligato infatti a comunicare l'indirizzo dove sarà temporaneamente domiciliato nel Paese estero.
È essenziale che il lavoratore, anche nel caso in cui la malattia insorga all’estero, rispetti la normativa vigente e le linee guida fornite dall’INPS per mantenere il diritto alla tutela previdenziale ed evitare che l’assenza per motivi di salute venga considerata ingiustificata. Il mancato rispetto di queste direttive potrebbe portare a un'accusa di assenteismo sul lavoro.