Il lavoro straordinario è quello che è prestato oltre il normale orario di lavoro, il quale secondo il Decreto sull’Orario di Lavoro in Italia è pari a 40 ore settimanali. Si tratta di un impegno che esula da quello normalmente dovuto che è pertanto retribuito con maggiorazioni sulla busta paga, la quale varia secondo il contratto collettivo nazionale della propria categoria e alla posizione attribuita alle ore di straordinario (straordinario festivo, notturno, feriale, oltre le 48 ore settimanali).

Sulla base del D.Lgs.n.66 del 2003 che ne disciplina le condizioni di legittimità, mentre in alcuni casi il lavoro straordinario deve essere subordinato all’esplicito consenso da parte del lavoratore, in altri può essere imposto dal datore di lavoro che richiede delle ore di lavoro in più rispetto a quelle ordinariamente previste dal Ccnl per eccezionali esigenze produttive, cause di forza maggiore o eventi particolari (ad esempio mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva). 

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Il calcolo dello straordinario

Di solito la maggiorazione in busta paga per il lavoro straordinario è calcolata sulla retribuzione normalmente percepita dal lavoratore.

Per quanto concerne l’ammontare della maggiorazione, uno dei contratti più diffusi come il CCNL Commercio prevede ad esempio le seguenti maggiorazioni:

  • 15% per lo straordinario prestato dalla 41esima alla 48sima ora settimanale;
  • 20% per lo straordinario oltre le 48 ore settimanali;
  • 30% per lo straordinario festivo;
  • 50% per lo straordinario notturno (dopo le ore 22.00).

Eccezioni e particolarità in materia di lavoro straordinario

Nell’eventualità che il contratto di lavoro preveda un orario inferiore alle 40 ore settimanali normalmente contemplate per un impegno full-time, qualora il lavoratore con la sua prestazione lavorativa superi l’orario prima concordato nel contratto collettivo, dovrà essere comunque premiato con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, salvo che non sia stato stipulato un accordo fra le parti che preveda un esplicito prolungamento dell’orario contrattuale.

Qualora lo straordinario sia svolto in maniera regolare (c.d. straordinario continuativo), la maggiorazione in busta paga può avvenire in maniera forfettaria, pur non potendo essere mai inferiore rispetto a quella normalmente riconosciuta per l’impegno eccedente l’orario di lavoro. La retribuzione forfettaria deve essere inoltre sempre commisurata alle ore di lavoro svolte.

In alternativa all’erogazione delle maggiorazioni in busta paga, alcuni Ccnl possono prevedere la fruizione di riposi compensativi per il lavoro straordinario prestato. Ciò è reso possibile grazie alla creazione di una banca delle ore: le ore di lavoro supplementari prestate sono “conservate” su un conto personale cui si potrà fare riferimento ogni qual volta si desideri beneficiare dei riposi compensativi (art. 39 del D.Lgs. n.151/2001). Mentre nel CCNL Metalmeccanici Industria ogni ora di lavoro svolta oltre il normale orario (40 ore settimanali) può finire nella banca ore, la banca ore nel CCNL Commercio è prevista solo nella contrattazione di secondo livello e in questo caso solo il 50% delle ore prestate oltre il normale orario può essere accantonata nella banca ore. 

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