L'indennità di mobilità è una misura di sostegno al reddito riservata a specifiche categorie di lavoratori licenziati da aziende in situazioni di crisi. È un trattamento straordinario di integrazione salariale che sostituisce temporaneamente la retribuzione con l’obiettivo di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.

La normativa che disciplina questa prestazione (Legge n. 223 del 23 luglio 1991) è stata abrogata dalla Riforma Fornero (Legge n. 92 del 28 giugno 2012). Al posto dell’indennità di mobilità sono state introdotte, dapprima, l’ASpI e la mini-ASpI. Successivamente, con l’entrata in vigore del Jobs Act, queste sono state sostituite dal 2017  dalla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), un’indennità mensile di disoccupazione di cui possono beneficiare coloro che hanno perso involontariamente la propria occupazione.

Vediamo nel dettaglio cos’è l’indennità di mobilità, come funziona e come richiederla.

indennità di mobilità
indennità di mobilità

che cos’è l’indennità di mobilità?

Prima di spiegare che cos’è l’indennità di mobilità, è importante chiarire il concetto di “mobilità lavorativa”. Questo termine indica l’insieme delle misure legislative che agevolano il reinserimento nel mondo del lavoro di lavoratori licenziati per di riduzioni di personale dovute a riorganizzazioni aziendali.

L’azienda può avviare la procedura di mobilità se, anche dopo aver usufruito della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), non riesce a garantire il reintegro di tutti i dipendenti. Possono ricorrere a tale procedura anche le aziende con oltre 15 dipendenti che, per ragioni di riorganizzazione o cessazione/ristrutturazione dell’attività, si trovano a dover licenziare più di 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni.

In questi casi, il datore di lavoro è obbligato a rispettare i criteri concordati con le rappresentanze sindacali, per stabilire quali lavoratori verranno inclusi nella procedura di mobilità. In assenza di accordi, la selezione avviene considerando i carichi familiari, l’anzianità di servizio e le esigenze dell’impresa. 

La Legge 92/2012 ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle liste di mobilità. L’iscrizione a queste liste conferisce il diritto all’indennità di mobilità, un sostegno economico che sostituisce temporaneamente la retribuzione e che facilita il reinserimento nel mondo del lavoro.

come funziona e quando si ha diritto all’indennità di mobilità?

L’indennità di mobilità è una prestazione economica a cui hanno diritto specifiche categorie di lavoratori: operai, impiegati e quadri che hanno perso la propria occupazione e che sono stati collocati in mobilità al termine del periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), come stabilito dalla Legge n. 223 del 1991.

Per poter accedere a questa misura di sostegno, i lavoratori devono:

  • essere stati impiegati con un contratto subordinato a tempo indeterminato; 
  • aver maturato almeno 12 mesi di anzianità di servizio presso l’azienda che procede al licenziamento, di cui almeno 6 di effettivo lavoro (inclusi ferie, festività, infortuni sul lavoro, congedo di maternità e congedo parentale; esclusi, invece, malattia e servizio militare)

Ricordiamo che la Legge 92/2012 ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle liste di mobilità.

Altri criteri escludono dal beneficio coloro che percepiscono la pensione di anzianità o la pensione anticipata e coloro che possiedono i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia. I titolari di assegno ordinario di invalidità, invece, devono scegliere tra l’assegno e l’indennità di mobilità. Se optano per quest’ultima soluzione, l’erogazione dell’assegno è sospesa per tutto il periodo in cui si usufruisce dell’indennità.

Le imprese che possono attivare la procedura di mobilità e, quindi, permettere ai lavoratori licenziati di accedere all’indennità devono rientrare in una delle seguenti categorie:

  • aziende industriali (ad eccezione di quelle del settore edile) con oltre 15 dipendenti impiegati negli ultimi 6 mesi;
  • imprese commerciali con almeno 50 dipendenti impiegati negli ultimi 6 mesi;
  • cooperative che hanno impiegato più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
  • agenzie di viaggio e turismo con almeno 50 dipendenti impiegati negli ultimi 6 mesi;
  • imprese di vigilanza che hanno impiegato più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.
  • imprese di trasporto aereo, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati;
  • imprese del sistema aeroportuale, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati.

Non hanno diritto all’indennità di mobilità i dipendenti di aziende edili, i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori stagionali, i dipendenti con contratto a tempo determinato e coloro che lavorano per enti non imprenditoriali come associazioni politiche, sindacali, enti di volontariato, organizzazioni senza scopo di lucro e studi professionali.

Come stabilito dalla Legge n. 223 del 23 luglio 1991, la durata della prestazione varia in base all’età del lavoratore al momento in cui viene licenziato e al territorio nel quale è ubicata l’azienda che procede al licenziamento.

La tabella 1 riporta la durata dell'indennità di mobilità in base all'età del lavoratore al momento del licenziamento e al territorio nella quale è ubicata l'azienda che procede al licenziamento.

tabella 1.

età del lavoratore al momento del licenziamento. durata dell’indennità (Centro-Nord Italia). durata dell’indennità (Sud Italia).
fino a 39 anni
12 mesi
24 mesi
da 40 a 49 anni
24 mesi
36 mesi
da 50 anni in su
36 mesi
48 mesi

La Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (Riforma Fornero) ha modificato la durata dell’indennità e ha introdotto una riduzione progressiva della stessa con riferimento ai lavoratori collocati in mobilità tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016. La Legge 92/2012 ha, inoltre, disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle liste di mobilità.

La tabella 2 riporta la durata dell'indennità di mobilità per i lavoratori collocati in mobilità tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016.

tabella 2.

anno di collocazione in mobilità. età del lavoratore al momento del licenziamento. durata dell’indennità (Centro-Nord Italia). durata dell’indennità (Sud Italia).
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014
fino a 39 anni
12 mesi
24 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014
da 40 a 49 anni
24 mesi
36 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014
da 50 anni in su
36 mesi
48 mesi
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
fino a 39 anni
12 mesi
12 mesi
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
da 40 a 49 anni
18 mesi
24 mesi
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
da 50 anni in su
24 mesi
36 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
fino a 39 anni
12 mesi
12 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
da 40 a 49 anni
12 mesi
18 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
da 50 anni in su
18 mesi
24 mesi

In ogni caso, la durata dell’indennità di mobilità non può mai superare gli anni di servizio maturati dal lavoratore presso l’azienda che procede al licenziamento.

L’importo dell’indennità corrisponde al 100% dell’importo dell'integrazione salariale straordinaria (CIGS) spettante al lavoratore. Il limite massimo varia ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La base di calcolo è la retribuzione globale lorda - comprensiva solo di voci fisse ed eventuali tredicesima e quattordicesima - percepita dal lavoratore nel mese precedente il licenziamento.

Per calcolare l’indennità di mobilità è necessario:

  • individuare la retribuzione globale lorda;
  • stabilire la fascia di appartenenza con relativo massimale;
  • ricavare l'80% della retribuzione. Se l'importo è inferiore al massimale, viene erogato per intero. Se, invece, è superiore, viene erogato il massimale.

Durante i primi 12 mesi di mobilità, l’indennità viene corrisposta al 100% del valore calcolato, con una riduzione del 5,84%. Dopo il primo anno, l’importo si riduce all’80% di quello inizialmente erogato, senza l’applicazione della riduzione del 5,84%.

Il pagamento dell’indennità decorre dall’ottavo giorno dopo il licenziamento, a condizione che la domanda sia stata presentata entro 7 giorni dallo stesso. In alternativa, il pagamento inizia dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda. 

L’importo spettante viene erogato tramite bonifico su conto corrente bancario o postale oppure presso lo sportello di qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale.

che differenza c’è tra mobilità e disoccupazione?

L’indennità di mobilità e di disoccupazione (NASpI) sono prestazioni economiche sostitutive della retribuzione che presentano sostanziali differenze, in particolare per quanto riguarda le circostanze specifiche che permettono di accedere a queste forme di sostegno al reddito.

L’indennità di mobilità è riservata ai lavoratori coinvolti in procedure di licenziamento collettivo da parte di aziende che possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e che appartengono a determinati settori economico-produttivi. Questo strumento mira a sostenere coloro che sono stati licenziati da organizzazioni in crisi e ha come obiettivo il reinserimento nel mercato del lavoro.

La NASpI, invece, è un’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio impiego a causa di licenziamento individuale, risoluzione consensuale del contratto di lavoro (esclusivamente se avvenuta secondo la procedura di cui all’art. 7, L. 604/1966) o dimissioni per giusta causa (leggi anche: come scrivere una lettera di dimissioni). L’obiettivo di questo ammortizzatore sociale è offrire aiuto concreto a livello economico e psicologico e rendere meno difficile la ricerca di nuove offerte di lavoro.

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2017, come stabilito dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012, l’indennità di mobilità è stata sostituita dalla NASpI per tutti i licenziamenti intervenuti dal 31 dicembre 2016.

come richiedere l’indennità di mobilità sul lavoro.

Per richiedere l’indennità di mobilità sul lavoro è necessario presentare apposita domanda online all’INPS attraverso il servizio dedicato oppure tramite contact center, enti di patronato o intermediari dell’Istituto, entro 68 giorni dalla data di licenziamento. 

Lo stesso termine deve essere rispettato nel caso in cui il lavoratore che intende richiedere l’indennità di mobilità sia percettore di indennità di mancato preavviso (in questo caso, i 68 giorni si calcolano a partire dalla fine del preavviso).

In caso di malattia o congedo di maternità al momento del licenziamento, il lavoratore ha a disposizione 60 giorni di tempo per presentare la domanda, decorrenti dal termine del periodo di malattia o congedo di maternità. Qualora la malattia o il congedo di maternità intervenga entro 8 giorni dal licenziamento, i 60 giorni decorrono dalla fine del periodo di malattia o congedo.

Come stabilito dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, la presentazione della domanda di indennità di mobilità equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, un atto formale che sancisce l’inizio dello stato di disoccupazione e attesta la disponibilità del lavoratore a svolgere un nuovo lavoro.

L’indennità di mobilità, come è chiaro, è un’importante misura di sostegno per i lavoratori che hanno perso la propria occupazione e necessitano di un supporto economico temporaneo mentre cercano un nuovo impiego.

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