L’ordinamento giuridico italiano prevede alcuni giorni di festa, ossia delle ricorrenze più o meno fisse da calendario, oltre alla domenica, duranti le quali la maggior parte delle attività lavorative si interrompono per celebrare eventi di rilevanza religiosa, storica o culturale.
Scopriamo cosa sono le festività in busta paga e qual è il trattamento economico previsto sia per i lavoratori che osservano il riposo durante questi giorni di festa sia per quelli chiamati a prestare servizio.
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festività in busta paga: definizione.
Le festività retribuite all’interno della busta paga sono tutte quelle giornate festive come la domenica e le feste nazionali, anche infrasettimanali, che sono previste dalla legge italiana.
Nel nostro ordinamento è assente una nozione generale e onnicomprensiva di retribuzione: è per questo motivo che è data la possibilità ai contratti collettivi e all’accordo tra le parti di cambiare la base di calcolo per la retribuzione della festività. È sempre consigliabile fare riferimento al proprio contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o chiedere informazioni al proprio datore di lavoro.
Le regole previste per la retribuzione delle festività in busta paga differiscono tra lavoratori retribuiti sulla base delle ore lavorate e lavoratori retribuiti in misura fissa.
Per quanto riguarda i lavoratori retribuiti sulla base delle ore lavorate, i datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti la normale retribuzione giornaliera. Questa è calcolata sulla base di 1/6 dell’orario settimanale contrattuale o dell’orario di legge. Significa che, anche se il lavoratore non presta servizio durante una festività, riceverà comunque una paga corrispondente a un giorno lavorativo normale.
Nel caso in cui il lavoratore svolga attività lavorativa durante giorni di festa, la retribuzione subisce una maggiorazione. Oltre alla normale paga giornaliera, il dipendente riceve un compenso aggiuntivo per le ore effettivamente lavorate, calcolato secondo le maggiorazioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori retribuiti in misura fissa, in assenza di prestazione lavorativa durante una festività, questi non hanno diritto ad alcuna retribuzione aggiuntiva. Questo perché il loro stipendio mensile fisso include già l'importo relativo alle festività del periodo. Questo vale anche nel caso in cui l’impiegato si trovi in malattia, maternità, ferie o permesso.
Se il lavoratore presta servizio durante una festività, invece, è prevista una maggiorazione sulla base delle ore lavorate durante quel giorno. Nel CCNL commercio, per esempio, la percentuale di maggiorazione è del 30%. Questa tipologia di retribuzione è interamente soggetta a contributi previdenziali e trattenute fiscali.
Se la festività cade di domenica, in assenza di attività lavorativa, il lavoratore ha diritto a una quota aggiuntiva pari a 1/26 dello stipendio mensile. Se, invece, lavora durante la festività domenicale, oltre alla normale retribuzione, riceverà un compenso aggiuntivo per le ore lavorate, come stabilito dal contratto collettivo.
Per quanto riguarda le festività che cadono di sabato o nei giorni di riposo settimanale per chi lavora su cinque giorni, le regole variano a seconda del CCNL di riferimento. Non esiste una norma univoca: in alcuni casi, il contratto collettivo prevede l’erogazione di una somma aggiuntiva, mentre in altri no.
giorni festivi in busta paga.
Come stabilito dalla legge n. 260 del 27 maggio 1949, i giorni festivi retribuiti in busta paga in base alle regole previste dall’ordinamento giuridico italiano sono:
- 1° Gennaio, Capodanno;
- 6 Gennaio, Epifania;
- Lunedì di Pasqua, Giorno dell’Angelo;
- 25 Aprile, Anniversario della Liberazione d’Italia;
- 1° Maggio, Festa dei Lavoratori;
- 2 Giugno, Festa della Repubblica;
- 15 Agosto, Assunzione della Beata Vergine;
- 1° Novembre, Ognissanti;
- 8 Dicembre, Immacolata Concezione;
- 25 Dicembre, Santo Natale;
- 26 Dicembre, Santo Stefano.
A queste festività si aggiunge anche il giorno di riposo in onore del Santo Patrono del Comune in cui ha sede il lavoro, indipendentemente dal luogo di residenza del lavoratore, che varia ovviamente da Comune a Comune.
festività in busta paga: le eccezioni.
La prima eccezione riguarda la Pasqua. Per questa festività, infatti, è prevista la retribuzione in busta paga solo per alcuni contratti collettivi.
Nello specifico, la giornata di Pasqua è pagata agli operai, retribuiti a ore, e non agli impiegati, che ricevono uno stipendio fisso, a meno che non sia esplicitamente indicata nel relativo contratto di categoria una retribuzione extra.
La Pasqua, quindi, nella maggior parte dei casi è una domenica di non lavoro (in virtù del fatto che cade sempre in questo giorno della settimana) come le altre, e per questo non viene prevista una retribuzione da festività non goduta.
ex festività busta paga.
Le ex festività sono giornate che, in passato, erano riconosciute come giorni festivi e quindi segnate in rosso sul calendario, ma che con la legge n. 54 del 5 marzo 1977 sono state soppresse:
- 19 marzo, San Giuseppe;
- 18 maggio, Ascensione;
- 8 giugno, Corpus Domini;
- 29 giugno; Santi Pietro e Paolo;
- 4 novembre, Festa dell’Unità nazionale.
Nonostante non siano più trattate come giornate festive, le ex festività non vengono neanche considerate come normali giornate lavorative. Al posto di queste festività soppresse, i dipendenti ricevono ore di permesso retribuito aggiuntive, che si sommano a quelle previste dal proprio contratto collettivo nazionale di lavoro.
È importante sottolineare che le ex festività sono valide solo se cadono in un giorno lavorativo. Il dipendente può utilizzare le ore di permesso retribuito il giorno stesso dell’ex festività oppure in un secondo momento.
Prendendo come esempio il CCNL commercio, il dipendente ha diritto a 32 ore annue di permesso retribuito se tutte le ex festività cadono in giorni lavorativi. Se il lavoratore non utilizza questi permessi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui li ha maturati, le ex festività dovranno essere pagate dal datore di lavoro secondo il trattamento economico di una giornata di lavoro ordinaria.
Anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per licenziamento, dimissioni o termine del contratto, le ex festività non utilizzate devono essere pagate in busta paga come una giornata di lavoro ordinaria.
Dove si trovano le ex festività in busta paga? Di solito, sono indicate nella parte inferiore del cedolino. Qui è possibile visualizzare il numero di ore di permesso accumulate, quelle già utilizzate e, sotto la voce saldo, le ore ancora disponibili. In questa sezione vengono riportate anche le ore maturate nell'anno precedente che non sono ancora state usate e che possono essere richieste per motivi personali.
festività: quando un dipendente può rifiutarsi di lavorare?
Un dipendente può rifiutarsi di lavorare durante le festività? La questione è stata chiarita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18887 del 15 luglio 2019, che ha stabilito che il lavoro durante i giorni festivi non è un obbligo, ma deve essere concordato tra il datore di lavoro e il dipendente.
Secondo la Corte di Cassazione, il diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro durante le festività infrasettimanali non può essere annullato unilateralmente dal datore di lavoro, indipendentemente dalle esigenze produttive dell’azienda. Pertanto, un dipendente può rifiutarsi di lavorare durante un giorno festivo se non ha previamente raggiunto un accordo con il proprio datore di lavoro.
Tale diritto garantisce ai lavoratori il rispetto dei tempi di riposo e la possibilità di celebrare le festività civili e religiose. Tuttavia, ci sono delle eccezioni a questa regola, specialmente nel settore sanitario. I lavoratori impiegati in strutture sanitarie, sia pubbliche che private, potrebbero essere obbligati a lavorare durante le festività in caso di necessità di servizio. Questo è dovuto alla natura essenziale e continua del servizio sanitario, che non può essere interrotto.
In altri settori, come quello delle forze dell’ordine, può essere richiesto di lavorare durante i giorni festivi. Anche in questo caso, è importante che ci sia una chiara regolamentazione contrattuale che stabilisca le modalità di compensazione per il lavoro svolto durante i giorni rossi del calendario.
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