La DIS-COLL è un ammortizzatore sociale a sostegno dei lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto), assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che, normalmente, non hanno accesso all’indennità di disoccupazione.
Questa misura garantisce supporto economico a chi si trova temporaneamente senza lavoro, consentendogli di gestire il periodo di inattività con maggiore tranquillità. Come la NASpI, anche la DIS-COLL è erogata dall'INPS e si rivolge a chi ha perso involontariamente il proprio impiego.
Vediamo nel dettaglio cos’è e come funziona la DIS-COLL, come presentare la domanda, chi ne può beneficiare, quanto dura e in cosa si differenzia dalla NASpI.
indice dei contenuti:
cos'è l'indennità mensile di disoccupazione (DIS-COLL).
L’indennità mensile di disoccupazione, o DIS-COLL, è stata istituita in via sperimentale con il D. Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, resa strutturale con l’entrata in vigore della legge n. 81 del 22 maggio 2017 e successivamente modificata dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 30 dicembre 2021).
La DIS-COLL è una prestazione economica erogata dall’INPS, Ente incaricato della ricezione e della valutazione delle domande. Nel corso degli anni, sono stati introdotti diversi regolamenti che hanno dettagliato le modalità di accesso alla prestazione e fornito chiarimenti sui vari aspetti della misura.
Questa indennità fornisce un aiuto finanziario a chi ha perso il proprio lavoro involontariamente, garantendo sostegno nel periodo di transizione tra un impiego e l’altro. Aiuta a mitigare l’impatto economico della disoccupazione, permettendo ai beneficiari di mantenere una qualità di vita dignitosa mentre cercano una nuova occupazione.
A differenza di altre forme di sostegno alla disoccupazione, come la NASpI, la DIS-COLL si rivolge a categorie di lavoratori considerate “non tradizionali”, tra cui collaboratori a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi, che generalmente non hanno accesso a simili indennità di disoccupazione.
come funziona la DIS-COLL.
Come funziona la DIS-COLL? Il calcolo dell'indennità mensile di disoccupazione si basa sul reddito imponibile ai fini previdenziali del lavoratore, derivante dai contributi versati nell’anno solare in cui si è verificata la cessazione del lavoro e nell’anno solare precedente.
Con la Circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, l’INPS ha comunicato che il reddito medio mensile per il calcolo della DIS-COLL è pari a 1.425,21 euro per il 2024 e che l’importo massimo mensile dell’indennità nel 2024 non può superare i 1.550,42 euro.
La DIS-COLL corrisponde:
- al 75% del reddito mensile, se questo è pari o inferiore al reddito medio mensile (1.425,21 euro);
- al 75% di 1.425,21 euro, cui si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio mensile (1.425,21 euro) e l’importo massimo mensile dell’indennità (1.550,42 euro), se il reddito mensile percepito dal lavoratore è superiore al reddito medio mensile (1.425,21 euro), fino a massimo 1.550,42 euro.
Sia il reddito medio mensile che l’importo massimo mensile della DIS-COLL sono soggetti a rivalutazioni annuali effettuate dall’INPS. Questi aggiustamenti si basano sulle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrate nell’anno precedente.
A decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione dell’indennità, l’importo mensile della DIS-COLL subisce una riduzione del 3%. Questo correttivo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2022, con l’obiettivo di incentivare le persone disoccupate al reinserimento lavorativo (leggi anche: come trovare un nuovo lavoro).
La DIS-COLL viene corrisposta direttamente dall’INPS al beneficiario mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di residenza o domicilio.
come richiedere l'indennità per la disoccupazione.
Per richiedere l’indennità per la disoccupazione DIS-COLL è necessario presentare la domanda in modalità telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Questo termine si applica sia ai lavoratori assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi quelli a progetto, che agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Se, durante questo periodo, si verificano eventi quali maternità o degenza ospedaliera indennizzabili, il termine per la presentazione della domanda viene sospeso e riprende a decorrere una volta concluso l’evento. Se, invece, l’evento si verifica durante il rapporto di lavoro e si protrae oltre la sua cessazione, i 68 giorni iniziano a decorrere dalla data di fine della collaborazione.
La domanda può essere inoltrata online attraverso il sito dell’INPS, utilizzando il servizio dedicato alla DIS-COLL. Alternativamente, è possibile rivolgersi a Enti di patronato o intermediari dell’Istituto oppure contattare l’INPS tramite Contact center, chiamando il numero 803 164 da rete fissa o il numero 06 164 164 da rete mobile.
beneficiari e requisiti.
Come stabilito dall’articolo 15 del D. Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, i beneficiari dell’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente la propria occupazione.
Non hanno diritto all’indennità:
- sindaci;
- revisori di società;
- amministratori;
- associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Per richiedere la DIS-COLL, i collaboratori coordinati e continuativi, inclusi quelli a progetto, gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca con borsa di studio devono possedere i seguenti requisiti:
- essere in stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- avere all’attivo almeno 1 mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente all’evento di cessazione del rapporto di lavoro;
- essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS;
- non essere pensionati;
- non essere titolari di Partita IVA;
- essere iscritti a un centro per l’impiego;
- aver sottoscritto la DID (Dichiarazione Immediata di Disponibilità al lavoro).
Il diritto all’indennità di disoccupazione mensile decade o viene sospeso in caso di:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni. In questo caso, è prevista la sospensione d’ufficio della prestazione, che può essere nuovamente erogata al termine del breve periodo lavorativo, a decorrere dal momento in cui era stata sospesa;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità;
- partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
quanto dura e quante volte si può richiedere.
Quanto dura la DIS-COLL? L’indennità viene erogata mensilmente, per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente lo stato di disoccupazione e la data di cessazione del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi.
Per quanto riguarda la frequenza con cui si può richiedere e ottenere la DIS-COLL, non vi sono limiti specifici. Tuttavia, è essenziale soddisfare i requisiti necessari ogni volta che si presenta una nuova domanda.
che differenza c'è tra NASpI e DIS-COLL?
In Italia, l'INPS gestisce diverse tipologie di ammortizzatori sociali in caso di perdita del lavoro, tra cui la DIS-COLL e la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Entrambe sono pensate per aiutare coloro che hanno perso il proprio impiego a mantenere una certa qualità di vita mentre cercano nuove offerte di lavoro.
La differenza tra NASpI e DIS-COLL è che queste due forme di sostegno al reddito si rivolgono a categorie diverse di lavoratori.
La DIS-COLL si rivolge ai lavoratori che hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi quelli a progetto, agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.
La NASpI, invece, è stanziata a favore dei lavoratori con un contratto di lavoro subordinato e di somministrazione. Per accedere alla NASpI, i lavoratori devono soddisfare specifici requisiti: avere accumulato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la cessazione dell'attività lavorativa o almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.
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