Secondo la legge n.68/99 per diverse categorie di persone affette da invalidità vi è l'obbligo di inserimento lavorativo sebbene tale invalidità non solo debba essere dimostrata e classificata in base a determinate percentuali e criteri, ma sia anche soggetta a revisione periodica (più frequente per gli invalidi civili). Ma cosa succede se in sede di revisione viene constatata una riduzione o una perdita della percentuale di invalidità? In tal caso sembra esservi una sorta di vuoto normativo che lascia spazio a soluzioni e interpretazioni differenti da parte dei diversi enti competenti. Analizziamo di seguito in dettaglio la situazione.
A chi è riservato il diritto di inserimento lavorativo:
- alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo; in tal caso deve essere provata un'effettiva riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- alle persone la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (percettori di assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222);
- alle persone con invalidità riconosciuta dall'INAIL del 33%;
- ai non vedenti e alle persone affette da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingue parlata;
- agli invalidi di guerra e agli invalidi civili di guerra.
Che cosa accade se diminuisce la percentuale di invalidità
Se in uno dei controlli periodici che vengono condotti per accertarsi dello stato di invalidità delle persone viene accertata una diminuzione della percentuale utile a godere del diritto di inserimento lavorativo la normativa non prevede con chiarezza una soluzione univoca. Vi sono piuttosto alcune interpretazioni secondo cui, ad esempio, a contare è solo la percentuale di invalidità posseduta al momento dell'inserimento lavorativo, per cui la persona precedentemente ritenuta idonea a godere di questo diritto non può vederselo revocato e perdere di conseguenza il lavoro.
Tuttavia, secondo altre letture, se la percentuale di invalidità diminuisce e oltrepassa la soglia inferiore minima oltre cui non è riconosciuta come tale, di fatto il lavoratore non potrebbe più essere considerato disabile. E in questo caso si porrebbe il problema, da parte del datore di lavoro, di assumere un'altra persona affetta da disabilità per assicurare la copertura d'obbligo.
In ogni caso, stando all'art. 1 comma 257 della legge 662/96, il soggetto assunto secondo gli obblighi di legge è tenuto a presentare entro il 31 marzo di ogni anno una dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'assunzione.
Tuttavia, è importante ricordare anche che l'attuazione della legge 68/99 è in parte regolata da normative regionali, dunque è necessario verificare ciò che queste prevedono per conoscere tutte le conseguenze derivanti dalla diminuzione della percentuale di validità.