Il rapporto di lavoro subordinato, anche detto rapporto di lavoro dipendente, si configura quando il lavoratore cede il proprio lavoro intellettuale o manuale ad un datore di lavoro in modo continuativo, in cambio di una retribuzione economica e di garanzie di continuità.

Normalmente, è regolato da un contratto di lavoro, che stabilisce mansioni, luoghi e tempi della prestazione lavorativa. Entrambe le parti - lavoratore e datore di lavoro - hanno diritti e doveri, come stabilito dalla Costituzione e dal codice civile.

Scopriamo cos’è il rapporto di lavoro subordinato, quali sono le sue caratteristiche principali e quali sono requisiti che il contratto di lavoro dipendente deve rispettare per essere considerato valido.

rapporto di lavoro subordinato
rapporto di lavoro subordinato

cosa significa rapporto di lavoro subordinato.

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una definizione di rapporto di lavoro subordinato, ma l’art. 2094 del codice civile (titolo II, libro V) attribuisce la qualifica di prestatore di lavoro a colui che, in cambio di una retribuzione economica, dedica il proprio lavoro intellettuale o manuale a un’azienda, alle dipendenze e sotto da direzione dell’imprenditore.

La caratteristica principale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, ossia la disponibilità del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle sue direttive circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa.

Più nel dettaglio, la subordinazione consiste nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo o di sorveglianza, disciplinare o sanzionatorio del datore di lavoro, che si occupa di inserirlo in modo sistematico all’interno dell’organizzazione.

Il potere direttivo, richiamato nell’articolo 2094 del codice civile, è l’elemento che distingue il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo. Il lavoratore deve rispettare gli ordini che gli vengono impartiti dal datore di lavoro per il corretto svolgimento dell’attività lavorativa.

Tuttavia, il potere direttivo non è incondizionato e smisurato. Il datore di lavoro non può oltrepassare alcuni limiti: deve rispettare i diritti e la dignità dei lavoratori e, naturalmente, non deve violare le norme imperative.

In ogni caso, la violazione delle direttive impartite dal datore di lavoro o da una persona che ne fa le veci costituisce una forma di insubordinazione e, come tale, è sanzionabile dal datore di lavoro stesso.

Il potere di controllo o di sorveglianza è regolamentato dallo Statuto dei Lavoratori, che consente al datore di lavoro di eseguire ispezioni e controllare l’attività del lavoratore per tutelare il patrimonio aziendale.

Anche in questo caso, sono previsti dei limiti. Il datore di lavoro, per esempio, è obbligato a comunicare a tutti i lavoratori i nominativi del personale preposto alla vigilanza. Questo non vale nelle aziende di grandi dimensioni, dove è sufficiente che il datore di lavoro apponga apposita comunicazione in un luogo accessibile a tutti.

Il potere disciplinare o sanzionatorio è richiamato nell’art. 2106 del codice civile, il quale stabilisce che sono previste sanzioni disciplinari nel caso in cui il lavoratore violi due obblighi: l’obbligo di diligenza nella prestazione lavorativa e l’obbligo di fedeltà. 

Sono previste sanzioni anche nel caso in cui il lavoratore non rispetti le disposizioni impartite dal datore di lavoro o violi il codice disciplinare aziendale. È l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori a stabilire quali sono le condotte sanzionabili, la misura delle sanzioni e le procedure disciplinari da rispettare.

La natura subordinata della prestazione lavorativa non è l’unico elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato. Ci sono altri elementi - anche detti criteri distintivi sussidiari - che aiutano a distinguere tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, quali:

  • continuità e durata del rapporto di lavoro;
  • modalità di erogazione del compenso;
  • forma di retribuzione;
  • orario di lavoro;
  • presenza di un’organizzazione imprenditoriale;
  • assenza di rischio per il lavoratore;
  • sussistenza di un potere di autorganizzazione in capo al lavoratore.

Questi elementi non assumono valore ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro. Tuttavia, si rivelano indizi utili della subordinazione della prestazione lavorativa, nei casi in cui non è possibile una verifica diretta a causa della peculiarità delle mansioni assegnate al lavoratore.

quali sono le caratteristiche.

Quali sono le caratteristiche del contratto di lavoro subordinato? Innanzitutto, è oneroso: alla prestazione del lavoratore corrisponde la controprestazione del datore di lavoro in forma di retribuzione economica. 

Inoltre, è sinallagmatico. Questo significa che prevede obbligazioni corrispettive delle parti coinvolte: il lavoratore deve svolgere il proprio lavoro e il datore di lavoro deve corrispondergli la retribuzione pattuita. Le due prestazioni sono legate da un rapporto di interdipendenza.

Questo tipo di contratto è anche commutativo perché la legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) stabiliscono l’entità delle prestazioni e delle controprestazioni. Inoltre, è eterodeterminato perché il suo contenuto è il risultato del recepimento delle disposizioni di legge e del CCNL di riferimento. Questo significa che l’autonomia negoziale delle parti è limitata.

I principali contratti di lavoro subordinato sono:

  • contratto a tempo indeterminato;
  • contratto a tempo determinato;
  • contratto di lavoro part-time;
  • contratto di apprendistato;
  • contratto di somministrazione.

contratto a tempo indeterminato.

In questo rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore si impegna, senza vincolo di durata, a prestare la propria attività lavorativa in cambio di una retribuzione economica. Il contratto a tempo indeterminato deve essere stipulato in forma scritta e specificare mansioni, inquadramento, data di inizio, stipendio, luogo e orario di lavoro, ferie e clausole inderogabili in caso di cessazione del rapporto.

contratto a tempo determinato.

La durata del contratto subordinato a tempo determinato è predeterminata e può raggiungere un massimo di 12 mesi. Può estendersi a 24 mesi in presenza di specifiche esigenze temporanee e oggettive, di sostituzione di altri lavoratori o connesse a un incremento temporaneo dell’attività lavorativa.

contratto di lavoro part-time.

I diritti dei lavoratori assunti con un contratto di lavoro part-time sono gli stessi dei lavoratori assunti con un contratto full-time. Ciò che cambia è l’orario lavorativo, ridotto rispetto alle 40 ore settimanali dei contratti a tempo pieno. Lo stipendio è commisurato all’impiego. Quest’ultimo può svolgersi in modalità verticale (solo in alcuni giorni, settimane o mesi), orizzontale (tutta la settimana, ma per meno ore al giorno) o mista.

contratto di apprendistato.

L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani che permette alle aziende di beneficiare di notevoli sgravi contributivi. Esistono tre tipologie di contratto di apprendistato: per la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante e di alta formazione e ricerca.

contratto di somministrazione.

Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato ed è sottoscritto da tre soggetti: l'agenzia per il lavoro (somministratore), l'azienda (utilizzatore) e il lavoratore (somministrato). È l'agenzia per il lavoro ad occuparsi della selezione dei candidati, dell’assunzione e della stipula del contratto per conto dell'azienda.

quali sono i requisiti del contratto di lavoro subordinato.

Per essere considerato valido, un contratto di lavoro subordinato deve rispettare determinati requisiti legali, conformi a quelli stabiliti per i contratti in generale, come previsto dall’art. 1325 del codice civile. 

Questi requisiti includono:

  • la volontà, che implica l'accordo tra il datore di lavoro e lavoratore;
  • la causa, che nel contesto del lavoro si identifica con lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione economica;
  • l'oggetto, rappresentato dal lavoro svolto e dalla retribuzione;
  • la forma, che deve rispettare le prescrizioni legali per evitare la nullità.

I requisiti di volontà, causa, oggetto e forma sono essenziali: la loro assenza rende nullo il contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, esistono dei requisiti accidentali, che non sono necessari per l'esistenza del contratto ma che, una volta inseriti al suo interno, diventano parte integrante del contratto stesso, influenzandone l'efficacia.

I requisiti accidentali più comuni nel contratto di lavoro subordinato sono la condizione e il termine. La condizione è un evento futuro e incerto che influisce sull'efficacia del contratto e può essere sospensiva (gli effetti del contratto si manifestano solo al verificarsi dell'evento) o risolutiva (il rapporto di lavoro termina al verificarsi dell'evento). Il termine, quando viene inserito all’interno del contratto, implica che questo sia soggetto a una scadenza predefinita.

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