Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è un accordo tra il lavoratore, che si impegna a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro, e il datore di lavoro, che si impegna a corrispondere al lavoratore una retribuzione per le prestazioni svolte.
È chiamato “a tempo indeterminato” perché non ha vincoli di durata e rimane valido fino al raggiungimento dell’età pensionabile del lavoratore. Questa è la caratteristica principale che lo distingue dal contratto a tempo determinato, che invece ha una durata prestabilita nel tempo.
Il contratto a tempo indeterminato è la forma contrattuale di lavoro subordinato che di norma dovrebbe essere utilizzata per tutte le assunzioni, salvo la presenza di specifiche necessità che spingono i datori di lavoro ad optare per altre soluzioni contrattuali.
Scopriamo cos’è e cosa prevede il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
indice dei contenuti:
forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è disciplinato dagli articoli del codice civile, oltre che da numerose leggi speciali, tra cui lo Statuto dei Lavoratori.
Inoltre, questa forma contrattuale è tutelata dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), negoziati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro. L’applicazione dei CCNL è obbligatoria solo per i datori di lavoro iscritti alle associazioni firmatarie. Se, infatti, il datore di lavoro non è iscritto a un’associazione sindacale per datori di lavoro, può scegliere se applicare o meno il relativo CCNL.
Quindi, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolamentato non solo dal contratto stipulato dal lavoratore e dal datore di lavoro, ma anche dalle leggi in vigore a livello nazionale e dai CCNL del settore di riferimento.
Per quanto riguarda la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, la legge non impone espressamente la forma scritta. Tuttavia, il lavoratore ha il diritto di ricevere un documento contenente tutte le condizioni del rapporto di lavoro. Nella pratica, si preferisce redigere un documento scritto per regolare dettagliatamente il rapporto di lavoro e inserire clausole specifiche che richiedono per legge la forma scritta.
Il contratto a tempo indeterminato deve contenere tutte le informazioni che definiscono il rapporto di lavoro, tra cui:
- dati identificativi delle parti coinvolte (lavoratore e datore di lavoro);
- mansioni assegnate al lavoratore;
- inquadramento contrattuale;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- durata del periodo di prova, se previsto;
- importo della retribuzione;
- periodo di pagamento;
- luogo e orario di lavoro;
- giorni di ferie e ore di permesso;
- consenso al trattamento dei dati personali;
- termini di preavviso in caso di recesso.
Alcuni contratti possono anche contenere clausole riguardanti l'impegno di riservatezza, penali per inadempienza o patti di non concorrenza. È possibile che non tutte le informazioni siano incluse nel contratto, ma si rimandi al CCNL di riferimento per ulteriori dettagli.
orario di lavoro.
L’orario di lavoro dei dipendenti assunti con un contratto a tempo indeterminato è soggetto alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e agli accordi con il datore di lavoro.
Di norma, l’orario standard settimanale è di 40 ore, tuttavia, alcune attività possono prevedere un orario di lavoro ridotto minore.
Per i lavoratori a tempo indeterminato esiste anche la possibilità di lavorare part-time. Gli artt. da 4 a 12 del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 individuano tre tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale:
- verticale. In questo caso, il lavoratore è chiamato a svolgere le proprie mansioni in periodi precisi nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Per esempio, può svolgere il proprio lavoro per 8 ore al giorno, ma solo in alcuni giorni della settimana, in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell’anno;
- orizzontale. L’orario di lavoro giornaliero è inferiore all’orario normale a tempo pieno. Per esempio, si lavora 4 ore al giorno anziché 8;
- misto. In questo caso, il rapporto di lavoro è una combinazione tra part-time orizzontale e part-time verticale. Per esempio, il lavoratore può essere chiamato a prestare la propria attività lavorativa un paio di giorni a settimana per 4 ore al giorno e gli altri giorni della settimana per 8 ore al giorno.
periodo di prova.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato può prevedere un periodo di prova che consente alle parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro.
Durante questo periodo, il lavoratore è chiamato a dare prova delle sue competenze e ha la possibilità di valutare se l’ambiente di lavoro lo aggrada e se il datore di lavoro rispetta le condizioni concordate. Allo stesso modo, il periodo di prova è un’opportunità per il datore di lavoro di valutare il dipendente e accertarsi che rispetti gli accordi stabiliti.
È bene sottolineare che il lavoratore non può essere sottoposto più volte al periodo di prova dallo stesso datore di lavoro, qualora sia chiamato a svolgere le stesse mansioni. Questo perché il datore di lavoro ha avuto già modo di verificare le sue capacità professionali.
La durata del periodo di prova è stabilita dal CCNL di riferimento. In genere, per le mansioni elementari è previsto un periodo di prova piuttosto breve. Per quelle più avanzate, invece, la durata è più lunga in quanto il datore di lavoro necessita di più tempo per valutare la prestazione del lavoratore in relazione alla maggiore complessità delle mansioni assegnategli.
Stando all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, però, il periodo di prova non può superare la soglia dei 6 mesi. Naturalmente, i contratti che prevedono periodi più brevi sono da considerare validi.
Per essere valido, il periodo di prova deve essere formalizzato con una clausola scritta firmata da entrambe le parti. Senza tale clausola, l'assunzione del lavoratore è da considerare immediata e definitiva.
Durante il periodo di prova, sia il lavoratore che il datore di lavoro possono recedere dal contratto, senza preavviso né oneri a carico. Se nessuna delle parti recede, al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro diventa automaticamente definitivo.
licenziamento contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a tempo indeterminato, come già detto, a differenza di altre tipologie di contratti di lavoro, non ha vincoli di durata e rimane valido fino a quando il lavoratore non raggiunge l’età pensionabile. Pertanto, può essere risolto solo tramite un atto di recesso, che può essere concordato dalle parti, scelto dal lavoratore (dimissioni) o dal datore di lavoro (licenziamento).
Il datore di lavoro può recedere dal contratto a tempo indeterminato e licenziare il lavoratore per giusta causa, ovvero per comportamenti gravi del dipendente che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Inoltre, il licenziamento può avvenire per giustificato motivo oggettivo, come necessità legate all'attività produttiva e organizzativa dell'azienda, o per giustificato motivo soggettivo, riferito a inadempimenti del lavoratore meno gravi della giusta causa.
Il lavoratore, invece, può recedere dal contratto e rassegnare le dimissioni senza fornire spiegazioni, ma rispettando il periodo di preavviso previsto dal CCNL di riferimento. Può interrompere immediatamente il rapporto di lavoro, senza dare alcun preavviso, solo in caso di gravi inadempienze da parte del datore di lavoro, come il mancato pagamento dello stipendio.
preavviso contratto a tempo indeterminato.
Quando il datore di lavoro o il lavoratore scelgono di recedere dal contratto a tempo indeterminato, sia in caso di licenziamento (eccetto che per giusta causa) che di dimissioni, sono chiamati a rispettare il periodo di preavviso stabilito dal CCNL di riferimento.
Il preavviso serve al datore di lavoro per trovare un sostituto del lavoratore recedente, mentre serve al lavoratore per garantirgli una continuità reddituale mentre cerca una nuova occupazione.
Se una delle parti non rispetta il periodo di preavviso, deve pagare un'indennità sostitutiva per i danni arrecati all’altra parte, nota come "indennità di mancato preavviso". In caso di dimissioni senza preavviso, il datore di lavoro può trattenere dall’ultima busta paga del lavoratore l'equivalente della retribuzione che avrebbe percepito fino al termine del preavviso. Analogamente, in caso di licenziamento senza preavviso, il lavoratore ha diritto a un'indennità equivalente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire durante il periodo di preavviso.
Ogni CCNL stabilisce termini di preavviso specifici. È, inoltre, importante sottolineare che la parte che ha diritto al preavviso può rinunciarvi.