Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, noto anche come co.co.co., è un contratto di lavoro parasubordinato, a carattere flessibile, caratterizzato dall’obbligo per il collaboratore di fornire una prestazione lavorativa di carattere prevalentemente personale e continuativa a favore del committente, secondo le istruzioni da quest’ultimo fornite nel corso del rapporto di lavoro, ma in base a modalità concordate preventivamente tra le parti.

I lavoratori co.co.co. si collocano in una posizione intermedia tra i lavoratori dipendenti e quelli autonomi. Possono infatti operare in piena autonomia esecutiva, senza essere soggetti a vincoli di subordinazione. Tuttavia, sono legati al committente da un rapporto unitario e continuativo, che implica lo svolgimento delle attività concordate in modo coordinato, per rispondere alle esigenze organizzative dell’azienda.

Scopriamo cos’è il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, quali sono gli obblighi contributivi e assicurativi dei co.co.co., le prestazioni previste per questa categoria di lavoratori e il regime fiscale applicabile a questa forma contrattuale.

contratto di collaborazione coordinata e continuativa
contratto di collaborazione coordinata e continuativa

co.co.co. - che cosa sono?

La legge n. 533 dell'11 agosto 1973 ha riformato il processo del lavoro, includendo le collaborazioni coordinate e continuative tra le materie soggette al rito del lavoro. A seguito di questa riforma, l'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile ha esteso la disciplina del rito del lavoro anche ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e ad “altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.

L’art. 409, n. 3, c.p.c. non ha introdotto una nuova forma contrattuale nel nostro ordinamento, ma si è limitato a delineare le caratteristiche essenziali di una prestazione lavorativa. In sostanza, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non rappresentano una fattispecie contrattuale, come avviene per il lavoro subordinato. Al contrario, indicano una modalità specifica di esecuzione dell’attività lavorativa.

Le caratteristiche dei rapporti di collaborazione così come definiti dall'art. 409, n. 3, c.p.c. sono: continuatività, coordinazione e carattere prevalentemente personale della prestazione lavorativa.

La continuatività si riferisce al fatto che la collaborazione non è limitata a un unico evento o a un incarico isolato, ma si svolge in modo regolare e prolungato nel tempo. Questo implica una relazione lavorativa di durata, in cui il collaboratore svolge attività continuativa per il raggiungimento degli obiettivi concordati con il committente, al fine di soddisfare l’interesse di entrambe le parti.

Il requisito della coordinazione riguarda l’aspetto organizzativo del rapporto di lavoro. Significa che l’attività svolta dal collaboratore è strettamente legata a quella del committente e deve integrarsi con essa. In altre parole, il collaboratore non lavora in modo completamente autonomo: la sua attività segue una logica di coordinazione tra le parti.

Quando si parla invece di “carattere prevalentemente personale della prestazione lavorativa”, ci si riferisce al fatto che il collaboratore è direttamente responsabile del lavoro svolto, che dipende soprattutto dalle sue competenze e dal suo impegno personale. Anche se può avvalersi di supporto da parte di terzi, tale contributo deve essere marginale e accessorio, senza sostituire o prevalere sull’attività svolta direttamente dal prestatore d’opera.

Nel corso degli anni ’90, l’assenza di una regolamentazione chiara e specifica dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa ha favorito un loro utilizzo improprio. Questi sono stati spesso impiegati come mezzo per aggirare le rigide norme del lavoro subordinato. In molti casi, infatti, venivano stipulati contratti formalmente autonomi, che però mascheravano rapporti di lavoro di fatto subordinati. 

Questo abuso rese evidente la necessità di una regolamentazione più stringente. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 (Riforma Biagi) venne quindi istituito il contratto di lavoro a progetto, che limitò i co.co.co. solo in casi residuali.

Il Decreto prevedeva che il contratto di lavoro a progetto fosse redatto in forma scritta e includesse la descrizione dettagliata del progetto che il lavoratore avrebbe dovuto realizzare. Inoltre, era espressamente vietato che al lavoratore venissero assegnate mansioni non strettamente collegate al progetto concordato.

Nel 2015, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno, attuativo del Jobs Act, si è assistito ad un’inversione di rotta: i contratti a progetto sono stati abrogati e sono state ripristinate le collaborazioni coordinate e continuative, con l’importante condizione che se il committente organizza l’attività del collaboratore, il rapporto si considera subordinato.

Il suddetto Decreto, però, ha introdotto un’importante novità riguardo i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Ha stabilito che la disciplina del lavoro subordinato si applica anche alle collaborazioni che figurano come “prestazioni di lavoro, esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Tuttavia, l’eliminazione del riferimento esplicito al progetto ha generato gravi e inevitabili difficoltà interpretative. Per risolvere questa ambiguità, la legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha chiarito che la collaborazione è considerata coordinata quando il lavoratore organizza autonomamente la propria attività, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo con il committente.

Dunque, affinché si possa parlare di collaborazione coordinata e continuativa è necessario che il rapporto di lavoro presenti le seguenti caratteristiche:

  • autonomia;
  • coordinazione;
  • continuatività.

L’autonomia è uno degli elementi essenziali del contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il collaboratore è libero di decidere tempi, modalità e strumenti da utilizzare per svolgere l’attività lavorativa, a condizione che il risultato concordato con il committente venga raggiunto.

A differenza del lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato o di somministrazione, in cui il datore di lavoro esercita un controllo diretto e continuo sull’attività del dipendente, nei rapporti co.co.co. l’interesse del committente si limita al risultato finale. Questo implica che il collaboratore mantiene piena libertà nello svolgimento del proprio incarico, pur rispettando le finalità e le esigenze espresse dal datore di lavoro.

La coordinazione implica che l’attività del collaboratore debba integrarsi con l’organizzazione aziendale del committente, senza però sfociare in una subordinazione. Il committente può fornire al collaboratore indicazioni generali per garantire che il lavoro sia in linea con le necessità dell’impresa, ma tali direttive devono rispettare l’autonomia professionale del collaboratore e i termini stabiliti nell’accordo.

Non è consentito esercitare un controllo stringente sull’attività del collaboratore o richiedere prestazioni non previste dall’accordo iniziale. Inoltre, pur potendo utilizzare strumenti o locali aziendali, il collaboratore non deve essere considerato parte integrante dell’organico aziendale.

La continuatività distingue i rapporti co.co.co. da quelli occasionali. La prestazione deve essere svolta in modo regolare e durare per un certo periodo di tempo: non può avere natura meramente episodica o occasionale. Ciò significa che l’accordo tra le parti deve prevedere un impegno costante del collaboratore nei confronti del committente.

La collaborazione coordinata e continuativa offre alle parti la possibilità di definire liberamente i contenuti del contratto, purché queste rispettino i limiti di legge. La retribuzione deve essere concordata in anticipo e corrisposta al collaboratore periodicamente, secondo i termini stabiliti dalle parti e senza vincolo di orario.

Si ricorda che, prima di firmare un contratto, è sempre bene leggerlo con attenzione in ogni sua parte.

quali sono gli obblighi contributivi e assicurativi dei co.co.co.

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa devono essere iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. L’iscrizione è a cura del collaboratore, che deve provvedere a presentare apposita domanda utilizzando i canali messi a disposizione dall’INPS.

L’iscrizione alla Gestione Separata comporta il versamento di contributi previdenziali. La quota contributiva è per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del committente. Quest’ultimo è tenuto a versare l’intero importo dei contributi utilizzando il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso al collaboratore.

I lavoratori co.co.co. che svolgono attività classificate come protette ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 devono anche essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL.

Queste attività comprendono, ad esempio, l’uso diretto di macchinari, apparecchiature o impianti, lo svolgimento di mansioni di supervisione, l’esposizione a rischi ambientali o la guida abituale di veicoli a motore.

Il committente è tenuto ad aprire la posizione assicurativa tramite il portale www.inail.it, mediante la denuncia di inizio attività. Inoltre, deve comunicare all’INAIL, entro il 28 febbraio di ogni anno, il totale dei compensi erogati ai collaboratori nel corso dell’anno precedente e provvedere al pagamento del premio assicurativo dovuto entro il 16 febbraio.

Sebbene il committente sia obbligato a versare l’intero importo del premio assicurativo all’INAIL, il costo è così ripartito: per 1/3 è a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente, il quale trattiene la quota dovuta dal collaboratore al momento del pagamento della retribuzione.

Per il resto, l'assicurazione INAIL dei lavoratori co.co.co. è regolata dalle stesse norme e procedure previste per la generalità degli altri lavoratori, con alcune differenze dovute alla particolare natura giuridica e operativa del rapporto di collaborazione.

quali sono le prestazioni previste dei co.co.co.

I lavoratori co.co.co. possono accedere a una serie di prestazioni previste dalla normativa vigente e dal sistema previdenziale. Di seguito le principali:

  • indennità di maternità, paternità e congedo parentale. La richiesta deve essere inoltrata all’INPS per via telematica;
  • DIS-COLL. Questo ammortizzatore sociale è rivolto ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno perso involontariamente il loro lavoro e non hanno accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Per ottenere la DIS-COLL, è necessario presentare la domanda per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • indennità di malattia. Ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata, che non sono titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, spetta un’indennità giornaliera di malattia erogata dall’INPS. Se il lavoratore è ricoverato in ospedale, è prevista un’indennità specifica per la degenza ospedaliera, anch’essa a carico dell’INPS;
  • assegno per il nucleo familiare (ANF). I co.co.co. possono accedere all’assegno per il nucleo familiare, a condizione che almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare provenga da attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Queste prestazioni costituiscono un importante strumento di tutela per i co.co.co., che possono contare su un supporto economico in situazioni specifiche e su una rete di protezione sociale pensata per salvaguardare i loro diritti.

il regime fiscale dei co.co.co.

Ai fini fiscali, i redditi percepiti dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Questo significa che il committente è obbligato a emettere una busta paga in cui vengono specificati i compensi, i contributi versati e le trattenute fiscali.

Diversamente dal lavoro subordinato, la collaborazione coordinata e continuativa è soggetta a ritenute fiscali che non vengono applicate su base mensile, ma seguono la frequenza con cui vengono effettivamente corrisposti i compensi. Gli scaglioni di reddito utilizzati per calcolare la tassazione devono quindi essere ripartiti in base al numero di pagamenti effettuati durante l’anno.

I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto alle stesse detrazioni fiscali sul reddito previste per i lavoratori subordinati, ma queste devono essere calcolate in proporzione alla periodicità con cui viene corrisposta la retribuzione e ai giorni lavorativi compresi nel periodo di riferimento. 

Inoltre, come i lavoratori subordinati, anche i co.co.co. possono beneficiare del Trattamento integrativo (ex Bonus Renzi), fino a un massimo di 1.200 euro l’anno, rapportato ai giorni di effettiva detrazione annuale.

Nel caso in cui un co.co.co. lavori per più committenti contemporaneamente, ciascuno di essi è tenuto ad applicare le ritenute sui compensi che eroga al collaboratore, senza considerare gli importi corrisposti dagli altri committenti. Eventuali conguagli delle ritenute possono essere effettuati da uno solo di essi.

I collaboratori coordinati e continuativi non hanno diritto al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Tuttavia, le parti possono concordare il pagamento di una somma al termine della collaborazione, che sarà soggetta a tassazione separata. In questo caso, l’aliquota fiscale applicata sarà calcolata sulla base del reddito medio dei due anni precedenti.

stai cercando lavoro? scopri le nostre offerte attive.

vedi offerte

stai cercando lavoro? scopri tutte le offerte attive.

vai alle offerte

stai cercando personale da assumere?

invia una richiesta