Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi regola i rapporti di lavoro tra le aziende operanti nel settore della logistica e della distribuzione delle merci e il relativo personale dipendente. Sono incluse le organizzazioni del settore terziario della distribuzione e dei servizi. Il contratto del commercio-servizi Conflavoro Pmi è applicabile anche alle vendite online o per corrispondenza.
In questo articolo analizzeremo il CCNL commercio-servizi Conflavoro PMI, in vigore dal 17 gennaio 2023 e con decorrenza: 1° febbraio 2023 - 31 gennaio 2026. Vedremo le disposizioni generali del contratto del commercio e servizi, i livelli di inquadramento e le relative retribuzioni.
contenuti dell'articolo:
- CCNL commercio: livelli e mansioni.
- cosa prevede il CCNL commercio?
- CCNL commercio: tabelle retributive.
CCNL commercio: livelli e mansioni.
Oltre ai quadri che svolgono funzioni dirigenziali, strategiche e programmatiche e gli operatori di vendita di prima e seconda categoria, il CCNL commercio prevede anche sette livelli di inquadramento, dai lavoratori altamente specializzati fino all’ultimo livello che comprende dipendenti che svolgono mansioni di pulizia e equivalenti.
Nello specifico, i livelli del contratto commercio sono:
CCNL commercio: livelli.
cosa prevede il CCNL commercio?
Di seguito vediamo nel dettaglio quali sono le principali disposizioni del contratto commercio in merito a:
- orari di lavoro
- prestazioni straordinarie
- ferie
- permessi
- dimissioni
- licenziamenti
- periodo di prova
- periodo di comporto
- infortuni
- maternità
- retribuzioni.
orario
Il CCNL commercio prevede generalmente un monte di 40 ore alla settimana distribuite in cinque giornate. Tuttavia, ci può essere flessibilità. Difatti, è consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane.
lavoro straordinario
Il CCNL commercio ripone al datore di lavoro la facoltà di richiedere prestazioni lavorative straordinarie. Gli straordinari possono arrivare ad un massimo annuale di 250 ore per lavoratore, oltre a quelle ordinarie previste dal contratto collettivo.
Il lavoro straordinario diurno - dalla quarantunesima alla quarantottesima ora settimanale eccedente - prevede una maggiorazione del 15%, oltre la quarantottesima del 20%.
Il lavoro straordinario notturno prevede una maggiorazione del 50%; mentre quello nei festivi e durante le domeniche del 30%.
ferie e permessi
In base al CCNL commercio, i dipendenti del settore maturano un totale di quattro settimane di ferie ogni anno, oltre a 32 ore di permessi retribuiti.
dimissioni, preavviso e licenziamenti
Il licenziamento può avvenire per giusta causa o giustificato motivo.
Secondo il contratto commercio, tra le ragioni che possono portare all’interruzione del rapporto sono incluse:
- assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare un rischio per persone e impianti
- grave insubordinazione verso i superiori
- danneggiamento grave al materiale aziendale
- furto in azienda
- trafugamento di materiali di proprietà aziendale
- esecuzione di lavori in azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro non autorizzati dal datore di lavoro
- rissa nello stabilimento
- gravi offese verso i colleghi di lavoro.
Per quanto riguarda il preavviso, il CCNL commerciale stabilisce i seguenti termini per il datore di lavoro:
livelli e preavviso.
datori di lavoro
Per i lavoratori, le disposizioni del contratto collettivo prevedono:
livelli e preavviso.
lavoratori
I suddetti periodi di preavviso si intendono di calendario.
periodo di prova
Per i quadri e il primo livello, il periodo di prova non può superare i sei mesi, per gli altri livelli i tre. Nel caso di rapporti di lavoro inferiori all’anno, la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del rapporto di lavoro.
periodo di comporto
Il lavoratore che interrompe il servizio a causa di malattia o infortunio (che devono ovviamente essere certificati), può conservare il posto di lavoro per 180 giorni di calendario con malattia continuativa certificata in un anno solare. Questo è inteso come l’arco temporale di 360 giorni calcolati a ritroso partendo dall’ultimo evento di malattia.
In caso di malattia per sommatoria, cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico. Questo succede nel caso il lavoratore raggiunga nel complesso, durante i 36 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia, 180 giorni di calendario di malattia certificati, anche generati da patologie diverse per periodi non continuativi.
Infine, per patologie di particolare severità, comprovate da certificazione medica, il periodo di comporto è esteso a 720 giorni di assenza, da consumarsi consecutivamente o per sommatoria. Il CCNL commercio prevede che tale sommatoria venga calcolata entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia.
infortunio
Secondo il CCNL commercio, l’indennità per l’azienda, in caso di infortunio del dipendente, è tale da poter raggiungere:
- il 100% della sua retribuzione nel giorno dell’infortunio
- il 60% nei tre giorni successivi
- il 90% dal quinto al ventesimo giorno
- di nuovo il 100% dal giorno 21 al giorno 180.
L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta nel caso in cui l’INAIL non riconosca per qualsiasi ragione l’infortunio al lavoratore.
maternità
Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, alla lavoratrice verrà corrisposta l’indennità Inps e l’integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento della completa retribuzione giornaliera.
Le lavoratrici assunte con CCNL commercio hanno diritto ad un congedo maternità obbligatorio pari a 5 mesi. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro copre i periodi di gravidanza e puerperio, e può essere suddiviso in:
- 2 + 3, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo la nascita del figlio/a;
- 1 + 4, ovvero 1 mese precedente la data presunta del parto e 4 dopo la nascita del figlio/a;
- 5 mesi subito dopo il parto (novità introdotta a partire dal 2019)
CCNL commercio: tabelle retributive.
Ecco le tabelle retributive previste dal CCNL commercio in base ai diversi livelli di inquadramento professionale:
CCNL commercio: retribuzione.
Per maggiori approfondimenti sul CCNL commercio, consulta il testo completo del contratto collettivo pubblicato sul sito di Conflavoro.