Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del settore bancario si applica ai dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Il 23 novembre 2023 ABI ed Intesa Sanpaolo hanno stipulato con le sigle sindacali Fabi, First – Cisl, Fisac – Cgil, Uilca e Unisin l’accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019.

In questo articolo scoprirai tutte le novità sul rinnovo del contratto collettivo bancari, i livelli di inquadramento e le rispettive retribuzioni.

ragazzo che lavora con contratto ccnl bancario
ragazzo che lavora con contratto ccnl bancario

chi lavora in banca che contratto ha?

I lavoratori del settore bancario fanno riferimento al CCNL ABI (Associazione Bancaria Italiana) in vigore dal 23 novembre 2023. Il nuovo contratto scade il 31 marzo 2026.

Il CCNL Credito si applica ai dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria o strumentale. Sono, dunque, compresi i quadri direttivi e il personale delle aree professionali bancarie.

cosa prevede il CCNL bancario?

Il CCNL bancario regola il rapporto lavorativo ed economico che si instaura tra il datore di lavoro e il dipendente. Il contratto fornisce indicazioni in diversi ambiti lavorativi, come l’orario di lavoro e l’inquadramento dei lavoratori del settore. 

L’obiettivo del CCNL bancari è tutelare i diritti e doveri dei dipendenti, così come delle aziende. Nonché rendere la disciplina quanto più coerente possibile.

Il rinnovo del CCNL bancari prevede diverse novità. In particolare, include l’aumento della retribuzione lorda, il ripristino della base di calcolo piena del Tfr (a partire dal 1° luglio 2023), la copertura retributiva al 100% estesa ai periodi di interdizione anticipata (gravidanza a rischio), nonché l’aumento dell’importo minimo del buono pasto.

CCNL bancari: livelli e mansioni.

Entriamo subito nel dettaglio del contratto bancario. Ecco quali sono le disposizioni, le varie aree di lavoro e i differenti livelli di inquadramento professionale, oltre che la relativa tabella retributiva.

orario

Il CCNL bancari fissa L’orario di lavoro settimanale a 37 ore e 30 minuti (salvo particolari modifiche), da svolgere di norma dal lunedì al venerdì. Mentre sono previste 40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e notturna. 

L’orario giornaliero è fissato in 7 ore e 30 minuti in un arco di tempo compreso fra le 8 e le 17.15. 

L’orario dello sportello può essere invece fissato fra le ore 8 e le 20. Mentre nelle succursali che operano ad esempio all’interno di centri commerciali può essere richiesto un differente orario lavorativo. 

lavoro straordinario

Il CCNL bancari stabilisce molta flessibilità grazie all’orario multiperiodale nei casi di esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili. 

L’impresa potrà infatti decidere di distribuire l’orario di lavoro in modo da superare o ridurre le 37 ore e 30 minuti in determinati periodi dell’anno.

È previsto un limite al lavoro straordinario di 100 ore annue "pro capite" che devono essere contenute nel limite di 2 ore giornaliere e 10 settimanali.

ferie e permessi

Nell’anno dell’assunzione, il CCNL bancari prevede il diritto a un periodo di ferie pari a 20 giorni lavorativi. I giorni aumentano a 22 a partire dal quinto e fino al decimo anno di servizio, dopo il quale salgono a 25. Per i quadri direttivi e i dirigenti, invece, i giorni di ferie sono pari a 26 giorni lavorativi all’anno.

Per quanto riguarda i permessi, il contratto bancario stabilisce un numero prestabilito di permessi giornalieri all’anno regolarmente retribuiti. Questi possono essere fruiti dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno, a condizione che venga dato il giusto preavviso e compatibilmente alle necessità di servizio.

dimissioni e licenziamenti

Le dimissioni vanno presentate in forma scritta con un preavviso di almeno un mese. Secondo il CCNL bancario, al dimissionario spetta comunque l’intero trattamento economico fino al termine del periodo di preavviso stesso.

Secondo il contratto collettivo nazionale dei bancari, Il licenziamento può avvenire per:

  • giustificato motivo, in presenza di un inadempimento grave degli obblighi contrattuali
  • giusta causa, quando la mancanza del lavoratore è così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto.

periodo di prova

Il periodo di prova indica un arco temporale durante il quale ciascuna delle parti può recedere senza preavviso. In base al CCNL bancari, questo periodo può avere una durata superiore ai tre mesi, al termine dei quali la permanenza in servizio si intende confermata. 

Solo chi ha già lavorato per almeno un trimestre in una banca incorporata o presso la stessa impresa è esonerato dal periodo di prova.

periodo di comporto

Con periodo di comporto facciamo riferimento all’arco temporale massimo di non lavoro (per malattia o infortunio) entro il quale il dipendente non può essere licenziato. Secondo il contratto nazionale, Il periodo di comporto dipende dall’anzianità di servizio. 

Il CCNL bancari prevede un periodo minimo di sei mesi per un’anzianità di servizio fino a cinque anni. Questo raggiunge un massimo di 22 mesi per un’anzianità di servizio di oltre 25 anni.

infortunio

I giorni presi dal lavoratore a causa di malattia o infortuni accertati non sono conteggiati nel computo delle ferie. In questi casi, dunque, il CCNL bancari stabilisce che l’impresa conservi il posto e l’intero trattamento economico al dipendente.

maternità

Durante il congedo per maternità, il trattamento economico rimane lo stesso nel limite massimo di cinque mesi. Si rimanda alla tabella retributiva del CCNL bancari presentata nei prossimi paragrafi.

Una volta rientrati in servizio, nel caso siano sopravvenuti cambiamenti organizzativi o nuovi progetti, i dipendenti saranno ammessi ad aggiornamenti professionali che favoriscano il loro reinserimento.

retribuzione

Di seguito la tabella retributiva del CCNL bancari ABI in base ai livelli di inquadramento professionale e agli ultimi rinnovi contrattuali.

quanti sono gli scatti di anzianità bancari?

Con scatto di anzianità si intende un aumento periodico dello stipendio dovuto all’anzianità di servizio maturata in una stessa azienda o organizzazione.

Il primo scatto di anzianità avviene a distanza di quattro anni dall’assunzione o dopo quattro anni dal passaggio dal terzo al quarto livello dei Quadri direttivi.

Per quanto riguarda gli scatti successivi al primo, questi hanno una cadenza triennale e decorrono a partire dal primo giorno del mese in cui maturano.

Dal punto di vista normativo, il CCNL credito attualmente in vigore prevede:

  • la riduzione degli inquadramenti da 13 a 9
  • l’inclusione del lavoro agile, secondo la normativa nazionale della legge 81/2017
  • la riduzione a 18 mesi per la parificazione di inquadramento per gli apprendisti
  • l’abolizione del salario di ingresso per i neoassunti

Infine, il CCNL bancari mira a valorizzare il patto sociale tra imprese e lavoratori. Inoltre, tiene conto della digitalizzazione delle attività, che sta trasformando sostanzialmente le attività degli istituti di credito e la figura del dipendente bancario.

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