approfondimenti:
le novità in materia di lavoro del collegato lavoro 2024.
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esigenze di ricorso (cd “causali”): acausalità.
L'articolo 10 del collegato lavoro 2024 introduce uno speciale regime di “a-causalità” per i contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione.
Le “causali” non sono richieste nel caso in cui il lavoratore somministrato appartenga ad una delle seguenti categorie:
- lavoratori in mobilità
- disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali
- lavoratori cd “svantaggiati” e “molto svantaggiati”
Tali lavoratori sono gli stessi che permettono l’esonero dai limiti di contingentamento previsti in capo all’utilizzatore per il ricorso alla somministrazione, sia a termine che in staff leasing (30% e 20%, salvo diverso limite del contratto collettivo applicato dall'impresa utilizzatrice).
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limiti di durata somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro.
Con l’articolo 10 del Collegato Lavoro 2024, viene abrogata la precedente disposizione, contenuta all’interno dell’articolo 31, D.lgs. n. 81/20015 in base alla quale:
“Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025”. -
limiti di contingentamento somministrazione a termine.
L’articolo 10 del Collegato Lavoro 2024 ha ampliato le ipotesi di esonero dai limiti di contingentamento previsti per il ricorso alla somministrazione a termine. Alle categorie già previste si aggiungono:
> i lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro con contratto a tempo indeterminato
> e le ipotesi di esonero precedentemente previste per i soli contratti di lavoro a tempo determinato diretti ex articolo 23, comma II, D.lgs. n. 81/2015, ossia:- per le fasi di avvio di nuove attività
- da parte di start up innovative
- per lo svolgimento di attività stagionali
- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici, televisivi o audiovisivi
- per sostituzione di lavoratori assenti
- over 50
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assenza ingiustificata e risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore di durata superiore a quella fissata dalla contrattazione collettiva, o, in mancanza di previsione contrattuale, maggiore a 15 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore.
La risoluzione non opera qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
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periodo di prova contratti di lavoro a termine.
Gli articoli 9, 13 e 19 del collegato lavoro 2024 modificano la disciplina del periodo di prova dei contratti di lavoro a tempo determinato. La nuova regola si applica anche ai contratti a termine in somministrazione.
Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
Il periodo di prova potrà avere una durata minima o massima a seconda della durata del rapporto di lavoro:
- per i contratti fino a 6 mesi: non può essere inferiore a 2 giorni, né superiore a 15 giorni
- per i contratti di età superiore a 6 mesi ed inferiore a 12 mesi: non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni.
Resta confermato il principio in base al quale “In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova”.
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smart working: comunicazioni obbligatorie.
Il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo. Lo stesso termine si applica in caso di evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
FAQ.
a-causalità.
1 - A seguito dell’entrata in vigore del cd. collegato lavoro, per i contratti a tempo determinato in somministrazione di lavoratori cd “svantaggiati” e “molto svantaggiati” si applica sia l’esenzione dai limiti quantitativi previsti per l’utilizzo della somministrazione, che l’a-causalità?
Esatto. Oltre al già previsto beneficio dell’esonero dai limiti quantitativi, ai lavoratori definibili come “svantaggiati” e “molto svantaggiati” è stato esteso anche l’ulteriore beneficio della a-causalità per i contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione. I benefici operano inoltre anche nei casi di disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali.
2 - Il nuovo beneficio della a-causalità per i lavoratori cd. “svantaggiati” o “molto svantaggiati” assunti a tempo determinato in somministrazione può applicarsi anche ai contratti in corso all’entrata in vigore del collegato lavoro (12 gennaio 2025)?
La risposta è positiva: la novità si applica a tutti gli atti siglati dopo l'entrata in vigore della riforma (proroghe, rinnovi, contratti).
3 - Quali sono i contratti collettivi che possono definire le causali applicabili al contratto a termine, anche in somministrazione?
I contratti collettivi che possono normare la flessibilità sono quelli di cui all'art. 51 del d.lgs. 81/2015. Quindi, sia i contratti nazionali, che quelli di secondo livello (territoriali o aziendali) a patto che siano firmati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4 - Può un’azienda stipulare prima del 31 dicembre 2025, un contratto sindacale di prossimità per prevedere apposite ipotesi di ricorso al contratto a termine anche in somministrazione?
Si, non c'è nessun limite al riguardo, fermo il rispetto dei relativi vincoli di scopo e di oggetto. In ogni caso si fa presente che in tema causali è sufficiente siglare un accordo collettivo ordinario.
limiti quantitativi della somministrazione a termine.
5 - le nuove ipotesi che consentono l’esonero dal limite di contingentamento del 30% imposto all’impresa utilizzatrice in caso di somministrazione a termine sono le stesse stabilite dalla disciplina sul contratto di lavoro a tempo determinato?
Esatto: per entrambe le discipline si applicano le cause di esclusione previste dall'art. 23 del d.lgs. 81/2015.
6 - le nuove ipotesi che consentono l’esonero dal limite di contingentamento del 30% imposto all’impresa utilizzatrice in caso di somministrazione a termine si applicano anche ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro ma somministrati a termine?
Si, i lavoratori assunti a tempo indeterminato anche se somministrati a termine sono esclusi dal computo del limite quantitativo.
7 - Ai fini della applicazione dell’esonero dai limiti quantitativi dei lavoratori stagionali, come deve essere inteso il concetto di attività stagionali? Nel caso di lavoratori somministrati l’attività stagionale deve essere riferita all’impresa utilizzatrice?
Nel concetto di attività stagionali rientrano le ipotesi di stagionalità individuate dal D.p.r. n. 1525/1963, e quelle attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa. In caso di somministrazione le esigenze stagionali sono sempre riferite all'utilizzatore.
somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia per il lavoro.
8 - A quale fonte si deve fare riferimento per individuare il limite massimo di utilizzo con somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro?
Fonti primarie cui fare riferimento per tale limite e per ogni altro aspetto connesso alla gestione del lavoro flessibile sono la normativa di legge e quella del contratto collettivo, ai vari livelli.
9 - L’azienda utilizzatrice può ampliare il limite massimo di legge di utilizzo con somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro tramite un accordo sindacale aziendale?
Se nella contrattazione collettiva non è previsto un limite diverso o maggiore di quello legale, si può utilizzare un accordo collettivo di secondo livello per ampliarlo.
periodo di prova.
10 - quali sono le nuove regole sul periodo di prova dei contratti a termine dopo il cd. Collegato Lavoro?
la nuova normativa modifica la disciplina sul periodo di prova in caso di contratto a termine, prevedendo un limite minimo e un limite massimo in funzione della durata del contratto, fatte salve diverse previsioni più favorevoli da parte della contrattazione collettiva.
risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata.
11 - La risoluzione del rapporto di lavoro per assenza del lavoratore superiore a 15 giorni viene considerata una risoluzione per volontà del lavoratore? In tal caso, il datore di lavoro potrà trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso dalle competenze di fine rapporto?
Si, in tali casi il datore di lavoro può trattenere l'indennità esattamente come nel caso di dimissioni rassegnate senza il rispetto del preavviso (e senza una giusta causa).
12 - per poter applicare la risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata, si possono considerare i giorni di assenza antecedenti il 12 gennaio 2025?
Ai fini della procedura, valgono solo i giorni di assenza a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del cd Collegato lavoro).
le novità in materia di lavoro del decreto milleproroghe 2024.
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esigenze di ricorso (cd “causali”) - proroga della scadenza del 31.12.2024.
Il decreto milleproroghe 2024 proroga al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la definizione delle esigenze di ricorso da parte della contrattazione collettiva (articolo 14 di modifica dell’articolo 19, comma 1 lett. b - D.lgs. n. 81/2015).
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