Il contratto di somministrazione di lavoro prevede che un’azienda possa rivolgersi ad un’agenzia iscritta all’Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro per reclutare nuova forza lavoro.

Questo particolare rapporto di lavoro coinvolge tre soggetti: azienda che ha bisogno di manodopera (utilizzatore), agenzia autorizzata a fornire manodopera (somministratore) e lavoratori somministrati, assunti dall'agenzia e chiamati a svolgere la propria attività lavorativa presso l'azienda utilizzatrice.

Scopriamo cos’è il contratto di somministrazione di lavoro, quali sono le modalità attraverso cui può essere instaurato e quali sono i vantaggi che può offrire sia ai lavoratori che alle aziende.

due persone lavorano al pc
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cos’è il contratto di lavoro in somministrazione. 

Il contratto di lavoro in somministrazione, introdotto in Italia nel 2003 con il Decreto Legislativo n. 276/2003 (Legge Biagi) per sostituire il contratto di lavoro interinale in vigore dal 1997, è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81/2015 e dal CCNL somministrazione.

Può essere a tempo determinato o indeterminato:

  • la prima fattispecie è utilizzata prevalentemente per coprire esigenze lavorative temporanee, per esempio durante i periodi dell’anno in cui si verificano aumenti della produzione, come le festività natalizie;
  • il contratto di somministrazione a tempo determinato (staff leasing), invece, viene utilizzato per esigenze di lungo termine e all’azienda cliente (utilizzatore) offre il vantaggio di un alleggerimento delle attività amministrative e operative legate ai lavoratori. 

La caratteristica distintiva di questo contratto è il rapporto trilaterale che coinvolge l'agenzia per il lavoro (somministratore), l’azienda utilizzatrice e il lavoratore. Quest’ultimo è assunto dall’agenzia di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato), che è responsabile dell’erogazione della retribuzione, degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali e che ha potere disciplinare.

Il lavoratore, però, svolge la sua attività presso l’azienda utilizzatrice, che detiene il potere direttivo e di controllo sul lavoro svolto, oltre agli obblighi informativi e di addestramento del lavoratore, in conformità al Decreto Legislativo n. 81/2008, in tema di rischi per la sicurezza e la salute.

L’agenzia per il lavoro, da un lato, si occupa di selezionare il candidato e di assumerlo e, dall’altro, di stipulare un contratto con l’utilizzatore, ovvero l’azienda cliente dove il lavoratore, terzo soggetto in gioco, verrà poi effettivamente impiegato.

le agenzie per il lavoro autorizzate per il lavoro somministrato.

Le agenzie per il lavoro devono essere autorizzate secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003. Per operare nell’ambito dei servizi per il lavoro, devono essere registrate all’Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’Albo distingue cinque categorie di agenzie:

  • agenzie di somministrazione di tipo generalista che svolgono attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale nell’ottica della ricollocazione professionale;
  • agenzie di somministrazione di tipo specialista che possono somministrare lavoratori solo a tempo determinato;
  • agenzie di intermediazione che svolgono attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
  • agenzie di ricerca e selezione del personale che svolgono attività di consulenza al fine di individuare candidati su mandato del committente;
  • agenzie di supporto alla ricollocazione professionale che si occupano della ricollocazione sul mercato di prestatori di lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali verifica i requisiti e, se la domanda viene approvata, l’agenzia riceve un’autorizzazione provvisoria e viene iscritta all’Albo delle Agenzie per il lavoro.

come funziona il contratto di somministrazione di lavoro.

Abbiamo spiegato cos’è la somministrazione di lavoro e quali sono i soggetti che ne sono interessati. Ma come funzionano davvero questi contratti? Sebbene il meccanismo possa sembrare complicato, in realtà è molto più semplice di quanto non sembri.

La somministrazione del lavoro si articola in due fasi che comprendono due diversi contratti:

  • il contratto di somministrazione, contratto commerciale che viene stipulato tra l’utilizzatore e l’agenzia per il lavoro;
  • il contratto che viene stipulato tra l’agenzia per il lavoro e il lavoratore, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Anche il contratto di somministrazione tra l’utilizzatore e l'agenzia per il lavoro può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato: in entrambi i casi, l’azienda utilizzatrice organizza, dirige e controlla il lavoro del personale, anche di quello somministrato. Il dipendente somministrato lavora nell’interesse dell’utilizzatore, ma è assunto dall’agenzia, che è formalmente il suo datore di lavoro. 

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è possibile per qualsiasi settore e tipologia di lavoratori. L’unico limite è di tipo quantitativo: può essere utilizzato entro il limite del 20% del numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’utilizzatore alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene a stipularsi il contratto. Questa percentuale può essere, però, oggetto di modifica in sede di contrattazione collettiva.

Per quanto riguarda, invece, la somministrazione con contratto a termine, il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti. Anche in questo caso, la percentuale può essere oggetto di modifica nella contrattazione collettiva dell’utilizzatore.

In merito allo stipendio, l’azienda utilizzatrice deve comunicare all’agenzia lo stipendio lordo dei dipendenti che svolgono mansioni simili a quelle che dovrà svolgere il lavoratore assunto in somministrazione, così che la retribuzione sia equa. 

Il pagamento dello stipendio, come già detto, spetta all’agenzia per il lavoro. Tuttavia, se l’intermediario non provvede al versamento della retribuzione, è onere dell’azienda utilizzatrice corrisponderla e occuparsi del versamento dei relativi contributi previdenziali, essendo responsabile in solido con l’agenzia per il pagamento delle retribuzioni, salvo diritto di rivalsa verso il somministratore.

È bene sottolineare che i lavoratori assunti in somministrazione godono non solo, a parità di mansioni, dello stesso trattamento economico dei dipendenti assunti con altri contratti di lavoro presso l’azienda utilizzatrice, ma anche degli stessi diritti e delle stesse tutele. 

Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

  1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  2. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
  3. presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
  4. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

le caratteristiche del contratto di somministrazione di lavoro.

Sono tre gli elementi essenziali che devono essere presenti in un contratto di somministrazione:

  • gli estremi dell’autorizzazione;
  • numero dei lavoratori;
  • individuazione dei rischi.

In assenza di un contratto di somministrazione in forma scritta, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti dipendenti dei soggetti che fruiscono delle loro prestazioni lavorative.

I lavoratori dipendenti dal somministratore devono comunque avere un trattamento sia economico che normativo, a parità di mansioni svolte, non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. 

È a carico del somministratore, poi, il pagamento della retribuzione e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, che vengono successivamente rimborsati dall’utilizzatore. 

Per questa ragione, nel caso in cui il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore, questi ha diritto a richiederlo all’utilizzatore, il quale è obbligato a corrisponderlo. Per i periodi in cui i lavoratori somministrati con contratto a tempo indeterminato non svolgano alcuna prestazione lavorativa è previsto il pagamento di un’indennità da parte del somministratore.

somministrazione: i vantaggi per le aziende.

I contratti di somministrazione di lavoro offrono numerosi vantaggi per le aziende. 

Uno dei principali benefici è la riduzione degli oneri burocratici. Quando un’azienda si affida ad un’agenzia per il lavoro, infatti, non deve preoccuparsi del pagamento delle retribuzioni e dei contributi, né della complessa e costosa ricerca del personale.

Un altro vantaggio è l’accesso a personale qualificato. Le agenzie per il lavoro si impegnano a trovare candidati le cui competenze siano il più possibile in linea con le esigenze dell’azienda utilizzatrice.

La flessibilità  è un altro punto a favore dei contratti di somministrazione: le aziende possono disporre di nuovi professionisti senza dover affrontare i tradizionali iter burocratici. Inoltre, in alcuni casi, possono valutare le nuove risorse con un periodo di prova prima di decidere se integrarle definitivamente nel proprio organico.

Da non sottovalutare, infine, che rivolgersi ad un’agenzia per il lavoro ha costi generalmente inferiori rispetto a quelli che l’azienda dovrebbe sostenere gestendo autonomamente un’assunzione diretta.

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i vantaggi per il lavoratore.

Non solo le imprese, ma anche le istituzioni e i sindacati considerano la somministrazione di lavoro una forma di flessibilità utile, proprio perché prevede numerose garanzie per il lavoratore e contribuisce a scoraggiare il lavoro nero o altre forme prive di tutele, giovando dunque al mercato del lavoro in generale. La somministrazione di lavoro, inoltre, è la tipologia contrattuale che registra le percentuali più alte di stabilizzazione.

Si tratta di una tipologia contrattuale che comporta sicuramente dei vantaggi per le aziende perché risponde alla loro esigenza di flessibilità sia a breve che a lungo termine. Allo stesso tempo, però, anche il lavoratore ne beneficia in termini di tutele previste e possibilità di stabilizzazione.

Un aspetto fondamentale della somministrazione è che il lavoratore gode delle stesse condizioni dei dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice. Questo significa che il salario, gli orari di lavoro, i diritti sindacali e le ferie devono essere equivalenti a quelli degli altri dipendenti. Tale parità di trattamento garantisce un ambiente lavorativo equo e protegge i lavoratori da discriminazioni o disparità.

Inoltre, per i contratti di somministrazione a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto all'indennità di disponibilità nei periodi in cui non viene assegnato a nessuna azienda utilizzatrice. Questa indennità rappresenta una sicurezza economica, assicurando un reddito anche nei momenti di inattività.

Un altro vantaggio è il supporto nella ricerca di lavoro. Le agenzie somministratrici offrono servizi di orientamento, formazione e consulenza per migliorare le competenze dei lavoratori e aiutarli a trovare nuove opportunità. Questo può essere particolarmente utile per chi è in cerca di stabilità lavorativa o desidera cambiare settore.

cos’è e come funziona Ebitemp.

Ebitemp, Ente Bilaterale per il Lavoro Temporaneo, è un’associazione senza scopo di lucro che supporta le agenzie per il lavoro e i lavoratori assunti con contratti di somministrazione. 

L’idea di dar vita a un ente dedicato al settore della somministrazione è nata nel 1998 con la stipula del primo contratto collettivo nell’ambito del lavoro temporaneo da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali. Grazie a questo accordo, nel 2000 è stato costituito Ebitemp.

L’Ente è sostenuto da Assolavoro e Assosomm, associazioni di rappresentanza delle agenzie per il lavoro, e dai sindacati di categoria (CISL, CGIL, UIL, FeLSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTemp).

Agisce principalmente su due fronti: tutela i diritti sindacali dei lavoratori somministrati e offre loro garanzie secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento. Più nel dettaglio, l’operato di Ebitemp riguarda tre macro-aree:

  • sostegno. Contributi mensili o una tantum per l’istruzione, la maternità, l’invalidità al 100%, l’asilo, l’adozione e l’affido;
  • tutela. Rimborsi e sussidi per infortuni o malattia;
  • agevolazioni. Prestiti personali e contributi occasionali per la mobilità.

Per quanto riguarda, invece, le agenzie per il lavoro, l’Ente offre la possibilità di ottenere un contributo economico quando un contratto di somministrazione a tempo determinato viene convertito in un contratto a tempo indeterminato. È possibile beneficiare di questo contributo anche in caso di nuova assunzione in somministrazione con contratto a tempo indeterminato.

Il costo delle prestazioni offerte da Ebitemp non è addebitato ai lavoratori. L’Ente, per raggiungere i propri scopi, si avvale infatti del contributo a carico delle agenzie per il lavoro, secondo quanto previsto dalla contrattazione tra le parti.

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