Il Contratto Nazionale di Lavoro del settore alimentare regola i rapporti professionali dei dipendenti che svolgono la propria attività all’interno di aziende esercenti le industrie alimentari.

Con il termine industria alimentare si intendono tutte quelle attività che si occupano della lavorazione e della trasformazione dei beni primari, provenienti dal mondo dell’agricoltura, della zootecnia, della silvicoltura e della pesca, nonché le aziende che si dedicano alla realizzazione dei prodotti finiti da destinare al mercato di consumo.  

Il settore alimentare è molto importante per la nostra economia. Sono moltissimi gli addetti che ci lavorano e tutelarli è fondamentale, come è fondamentale che nelle nostre tavole arrivino solo prodotti di qualità. 

In questo articolo approfondiremo tutto quello che c’è da sapere sul contratto collettivo nazionale dell’industria alimentare.

ragazza che lavora con contratto ccnl industria alimentare
ragazza che lavora con contratto ccnl industria alimentare

cosa prevede il contratto nazionale alimentare.

Vediamo ora nel dettaglio che cosa prevede il CCNL alimentare in vigore fino al 30 maggio 2024.

orario.

Il CCNL industria alimentare prevede 40 ore settimanali suddivise in cinque o sei giornate lavorative.

Esiste la possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione di alcune eccezioni elencate nel CCNL stesso.

lavoro straordinario: come conteggiare gli straordinari?

Il CCNL industria alimentare non menziona in modo esplicito un limite annuo di ore lavorative. Pertanto, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.

Il lavoro straordinario prestato oltre la 40esima ora settimanale prevede una maggiorazione del 40% (del 20% in regime di flessibilità). Mentre lo straordinario oltre le 48 ore settimanali prevede una maggiorazione del 50%.

dimissioni e licenziamenti.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, non può essere risolto senza preavviso da nessuna delle due parti.

I termini di tale preavviso variano in base all’anzianità e allo specifico settore di appartenenza e sono riportati nelle tabelle pubblicate nel CCNL.

periodo di prova.

La durata del periodo di prova deve essere comunicata al neoassunto al momento della stipula del contratto. Ecco quali sono le disposizioni del contratto alimentare a riguardo:

durata periodo di prova.

Livello del Lavoratore Durata Massima del Periodo di Prova
I livello super e I livello
6 mesi
Livelli 2, 3, A
3 mesi
Livelli 4 e 5
1 mese
Livello 6
12 giorni lavorativi

periodo di comporto: chi paga la malattia nel CCNL alimentare industria?

Durante il periodo di malattia, l’azienda integra l’indennità corrisposta dall'Istituto assicuratore in modo tale da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta in base all’anzianità di servizio. 

infortunio.

In caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, l’azienda corrisponde al lavoratore, non in prova, un’integrazione dell’indennità di invalidità in modo tale da raggiungere il 100% della retribuzione normale netta. Tale integrazione viene erogata dal primo giorno di assenza dal lavoro e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea erogata dall’INAIL.

Il contratto alimentare prevede che tale indennità non sia dovuta se l’INAIL non riconosce per qualsiasi motivo l’infortunio al lavoratore.

maternità.

Durante l’intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, alla lavoratrice verrà corrisposta l’indennità INPS e l’integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione giornaliera.

quante ferie si maturano al mese nel CCNL industria alimentare.

Secondo il CCNL industria alimentare, il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane. Compatibilmente con le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie, pari a due settimane consecutive, nei periodi di minor lavoro. 

Inoltre, il contratto del settore alimentare prevede oltre alle ferie 32 ore di permessi retribuiti annui.

Più nel dettaglio, il CCNL dell’industria alimentare specifica che il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo retribuito pari a:

  • 22 giorni lavorativi con orario settimanale distribuito su 5 giorni;
  • 26 giorni lavorativi con orario settimanale distribuito su 6 giorni;
  • 22 giorni lavorativi per viaggiatori e piazzisti.

Le ferie si concordano a inizio anno in azienda, e deve essere garantita la continuità di 2 settimane (se maturate).

Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata superiore a 7 giorni, in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.

CCNL industria alimentare: tabelle retributive.

La normale retribuzione del lavoratore secondo il CCNL alimentare è costituita dalle seguenti voci:

  • paga base nazionale conglobata
  • terzi elementi
  • scatti di merito o professionalità
  • altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.

Vediamo ora le tabelle retributive previste dal contratto alimentare in vigore.

CCNL alimentare: retribuzione.

Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Indennità di funzione Elemento retributivo Totale
1SQ
2.477,05
545,72
10,33
100,00
58,77
3.191,87
1S
2.477,05
545,72
10,33
-
58,77
3.091,87
1
2.153,93
538,70
10,33
-
51,10
2.754,06
2
1.777,03
530,51
10,33
-
42,16
2.360,03
3A
1.561,62
525,83
10,33
-
37,05
2.134,83
3
1.400,10
522,32
10,33
-
33,22
1.965,97
4
1.292,37
519,99
10,33
-
30,66
1.853,35
5
1.184,70
517,65
10,33
-
28,11
1.740,79
6
1.077,00
515,31
10,33
-
25,55
1.628,19

I viaggiatori e piazzisti di prima e seconda categoria appartengono rispettivamente al liv. 2 e al liv. 3 previsti dal CCNL industria alimentare,

quante mensilità ha il CCNL alimentare?

Il CCNL industria alimentare prevede 14 mensilità. 

tredicesima.

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto.

quattordicesima.

In coincidenza con la mensilità di giugno e di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di quattordicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto.

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