legge di bilancio 2024: le novità.

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo della Legge di bilancio per il 2024: legge n. 213/2023. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e, come ogni anno, contiene molteplici misure destinate ad incidere su diversi settori. 

Ecco le principali novità in materia di lavoro:

scarica l'approfondimento

cosa cambia con la conversione del “decreto lavoro”

Restano confermate le nuove condizioni di ricorso (cd “causali”) introdotte dal decreto per i contratti stipulati dal 5 maggio 2023 e necessarie per l’utilizzo dei contratti di lavoro a termine, compresi quelli a scopo di somministrazione:

a) i casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali

b) le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva; tale ipotesi è utilizzabile in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), e comunque entro il 30 aprile 2024

b-bis) le esigenze di sostituzione di altri lavoratori

Le parti sociali hanno dunque tempo sino al 30 aprile 2024 per individuare le esigenze di ricorso tramite la contrattazione collettiva. Successivamente, in assenza di ipotesi sostitutive (LETTERA B BIS) o delle previsioni da parte della contrattazione collettiva (LETTERA A), non sarà più possibile fare ricorso all'esigenza di cui alla lettera B)

novità:

  1. la legge di conversione introduce la cd “a-causalità” per i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato intervenuti nei primi 12 mesi di rapporto. Di conseguenza, i contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, potranno essere rinnovati liberamente nei primi 12 mesi, senza che sia necessaria l’apposizione delle esigenze di ricorso (cd “causali”); per il calcolo dei 12 mesi dovranno essere presi in considerazione i contratti di lavoro a termine, anche in somministrazione, stipulati dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legge).

  2. i lavoratori somministrati assunti dall’Agenzia per il lavoro con contratto in apprendistato sono esclusi dal computo del limite percentuale previsto in capo alle imprese utilizzatrici per il ricorso allo staff leasing. Dai limiti percentuali per l’utilizzo dello staff leasing sono esclusi anche le seguenti categorie di lavoratori: lavoratori in mobilità, disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e soggetti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” come individuati dal decreto del ministero del lavoro di riferimento.
     

Le novità di interesse per le aziende si estendono anche ai seguenti ambiti:

- disposizioni in materia di salute e sicurezza, 
- welfare, 
- riduzione dei contributi a carico dei dipendenti (cd cuneo fiscale), 
- esoneri contributivi,
- semplificazioni sugli obblighi informativi dovuti dai datori di lavoro al momento dell’assunzione (cd “decreto trasparenza”)

contattaci

FAQ - esigenze di ricorso al contratto a termine, anche in somministrazione - nuovo regime normativo

FAQ - contratto di lavoro a termine, anche in somministrazione, in generale

FAQ - somministrazione di lavoro - limiti quantitativi

vuoi maggiori informazioni?

contattaci

accedi ai contenuti gratuiti

scarica i contenuti dei nostri esperti, gli approfondimenti ed il materiale del webinar di luglio